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Gestione attività Depositi e magazzini

Servizio attivo

L'attività di deposito merci consiste nella custodia e conservazione di merci. I depositi devono essere adeguati per garantire una buona conservazione degli alimenti.

Argomenti:
Imprese
Municipium

Materie del servizio

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A chi è rivolto

Attività economico - commerciali

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Descrizione

L'attività di deposito consiste nell'immagazzinamento e nella custodia di beni o merci, finalizzata alla loro conservazione per conto proprio o di terzi. Comprende l'insieme delle operazioni logistiche di ricevimento, stoccaggio e movimentazione, ed è soggetta a SCIA.

Tipologie di Deposito

  • Per conto proprio: Spazi utilizzati da un'azienda per conservare i propri prodotti, semilavorati o materie prime.
  • Per conto terzi: Servizio professionale di custodia offerto a più clienti (logistica o "magazzini generali").
  • Alimentare e non alimentare

Attività Principali

Le operazioni che si svolgono all'interno di un deposito includono:

  • Ricevimento: scarico e controllo qualitativo e quantitativo della merce in entrata.
  • Stoccaggio: posizionamento ottimizzato della merce (a terra, su scaffali, in celle frigorifere) per preservarne l'integrità.
  • Gestione inventario: catalogazione, monitoraggio delle scorte e tracciabilità. In presenza di tali operazioni, che presuppongono la presenza continuativa di persone, è fatto obbligo avere servizio igienico ad uso esclusivo.
  • Spedizione: prelievo, imballaggio e consegna ai vettori.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
  • D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 – Individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA, comunicazione, silenzio assenso e autorizzazione (Tabella A);
  • D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ove applicabile;
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • D.P.R. 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia, con particolare riferimento all’art. 23-ter in materia di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante;
  • L.R. Lombardia 12/2005 “Legge per il governo del territorio”, artt. 51 e 52, relativi alla disciplina urbanistica delle destinazioni d’uso e dei mutamenti di destinazione d’uso;
  • Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e Circolari dell’Agenzia del Territorio in materia di classificazione catastale e destinazione d’uso degli immobili;
  • Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente;
  • Regolamento Edilizio comunale vigente.
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Come fare

Per l’avvio dell’attività è necessario inviare una SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, esclusivamente tramite la piattaforma impresainungiorno.

Sono soggetti a SCIA individuale, e non cumulativa con unica istanza, i depositi o magazzini strutturalmente indipendenti e dotati di proprio subalterno catastale, in quanto configurabili come attività economicamente e funzionalmente autonome, suscettibili di distinta gestione, cessazione o subingresso anche rispetto all’attività principale, anche se afferenti al medesimo indirizzo.

Non è soggetto alla presentazione di una pratica SCIA individuale il deposito merci inteso quale locale di stoccaggio accessorio, privo di subalterno proprio, strutturalmente dipendente e direttamente collegato ad altra attività economica principale, quale ad esempio attività artigianale nel settore alimentare, attività di vendita, somministrazione, trasporto per conto terzi.  In tali casi la presenza del deposito deve essere segnalata direttamente nella SCIA presentata per l’avvio o la modifica dell’attività principale e riportata in planimetria.

L’attività può iniziare immediatamente ma può essere soggetta a provvedimento di conformazione, con o senza sospensione, o cessazione qualora in fase di istruttoria emerga l’assenza di documentazione obbligatoria o di requisiti necessari.

Destinazione d’uso

La classificazione catastale ha prevalente finalità fiscale e non costituisce prova della legittima destinazione urbanistica dell’immobile; la destinazione d’uso dei locali deriva:

  1. dal titolo edilizio;
  2. dalla pianificazione urbanistica vigente;
  3. dalla funzione concretamente esercitata nell’immobile.

Dal momento che, ai sensi dell’art. 23 ter del DPR 380/01, le destinazioni urbanistiche rilevanti sono:

  1. residenziale
  2. turistico-ricettiva
  3. produttiva e direzionale
  4. commerciale
  5. agricola

non è contemplata una autonoma categoria urbanistica “magazzino/deposito” e conseguentemente il deposito assume la destinazione urbanistica della funzione principale cui risulta asservito (ad esempio deposito residenziale, deposito commerciale, deposito artigianale ecc…); inoltre essa non può derivare dalla mera preesistenza di fatto, né dal classamento catastale, ma esclusivamente dal titolo edilizio legittimante e dalla funzione urbanistica assentita. In particolare, l’eventuale utilizzo di fatto pregresso, anche se protratto nel tempo, non costituisce titolo legittimante sotto il profilo urbanistico-edilizio, né può determinare una diversa qualificazione della destinazione d’uso in assenza di idoneo titolo edilizio.

Qualora il titolo edilizio attribuisca ai locali destinazione d’uso non coerente con quella dell’attività cui il deposito è asservito, occorre rivolgersi al competente SUE per effettuare il cambio d’uso corretto, con o senza opere, oneroso o non oneroso.

Impatto ambientale

Occorre preventivamente verificare la necessità di attivazione di procedure in caso di significativi impatti sull’ambiente quali:

  • Presenza di serbatoi (fuori terra, interrati, doppia parete);
  • Distributori di carburante ad uso interno;
  • Emissioni in atmosfera;
  • Scarichi idrici;
  • Detenzione o impiego di gas tossici;
  • Deposito/trattamento di rifiuti;
  • Attività a R.I.R. - Rischio d’Incidente Rilevante;
  • Rumore - Documentazione di previsione d’impatto acustico/zonizzazione comunale;
  • Prossimità di elettrodotti/cabine di trasformazione;
  • Emissione di radiazioni ionizzanti;
  • Rischio d’incendio.
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Cosa serve

Inizio di nuova attività o trasferimento all’interno del territorio comunale

La SCIA deve contenere obbligatoriamente:

  1. planimetria di rilievo con data recente dei locali, piante sezione e prospetti significativi dei locali destinati all'attività, in scala non inferiore a 1:100, integralmente quotati, firmata e timbrata da un tecnico iscritto all’Albo, con indicazione di via e n. civico, piano ecc.;
  2. Visura catastale aggiornata alla data odierna;
  3. Planimetria catastale aggiornata alla data odierna;
  4. SCIA di prevenzione incendi presentata ai Vigili del Fuoco ove previsto;
  5. Copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante della società che firma la richiesta;
  6. Relazione tecnico descrittiva del tipo di merci e derrate e in merito alla presenza eventualmente continuativa del personale, nel qual caso è obbligatoria la presenza di servizio igienico ad uso esclusivo;
  7. Estremi o copia del certificato di agibilità;
  8. Attestazione di pagamento ATS secondo le specifiche di cui alla pagina "Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)" ;
  9. Requisiti morali;

Subingresso

La SCIA deve contenere obbligatoriamente:

  1. Atto notarile stipulato da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della SCIA;
  2. Attestazione di pagamento ATS secondo le specifiche di cui alla pagina "Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)" ;
  3. Voltura della SCIA di prevenzione incendi presentata ai Vigili del Fuoco ove previsto;
  4. Copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante della società che firma la richiesta;
  5. Requisiti morali;

Variazioni

Deve essere obbligatoriamente presentata apposita SCIA/comunicazione a seconda della tipologia di modifica.

a) Variazioni strutturali dei locali

  1. Planimetria ante e post operam con breve relazione che illustri le modifiche apportate;
  2. Titolo edilizio legittimante gli interventi, o riferimento allo specifico intervento ricadente in edilizia libera come da Glossario dell’Edilizia Libera aggiornato;
  3. Copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante della società che firma la richiesta.

b) Variazioni del ciclo produttivo/categoria merceologica/modalità di svolgimento dell'attività

  1. Relazione descrittiva della modifica apportata;
  2. Copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante della società che firma la richiesta.

c) Variazione soggetti e/o cambio ragione sociale (senza modifica della P. IVA)

  1. Copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante della società che firma la richiesta.d) Sospensione temporanea/ripresa
  1. Copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante della società che firma la richiesta.

d) Sospensione temporanea/ripresa

  1. Copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante della società che firma la richiesta.

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Cosa si ottiene

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. L’attività può iniziare nel momento di invio dell’istanza al SUAP.

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Tempi e scadenze

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti, l’amministrazione competente con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a 60 giorni, per le adozioni di quest’ultime. In difetto di adozione delle misure delle stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

Il SUAP non prevede diritti di segreteria.

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Contatti Utili

Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2978454
Telefono Supporto Impresainungiorno.gov.it (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30) : +39 0664892892
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Più informazioni su

Eventuale appuntamento per ulteriori chiarimenti può essere chiesto tramite il portale prenotazioni selezionando Sportello Unico Attività Produttive --> Attività industriali e artigianali- AUA-Carburanti-Palestre-Trasporto-Varianti Urbanistiche.

Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2026, 10:52

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