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Amministrazione
Bilancio consolidato

Descrizione

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Il Bilancio Consolidato rappresenta il bilancio di un gruppo, composto da più realtà con distinte personalità giuridiche ma che identificano un'unica entità economica a direzione unitaria. Permette quindi di rappresentare, in Cmodo completo ed economicamente espressivo, il gruppo in termini di situazione patrimoniale, finanziaria e di risultato economico. Ciò avviene, in modo semplificato, attraverso le tre seguenti fasi:

a) aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo (il Comune di Brescia) con i corrispondenti valori delle imprese/enti rientranti nell'area di consolidamento;

b) eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle realtà consolidate, unitamente al patrimonio netto di queste ultime;

c) eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società del gruppo (infragruppo).

Il bilancio consolidato si rende necessario poiché l'insieme dei bilanci delle unità che compongono il gruppo non riesce a fornire la rappresentazione veritiera e corretta del reddito e del capitale di gruppo, così come il bilancio di esercizio della controllante non è in grado di fornire la rappresentazione della multiforme realtà economica sottostante, in quanto le entità sono esclusivamente rappresentate dal valore delle partecipazioni.

Il bilancio consolidato è composto, così come previsto dal principio contabile, da:

  • conto economico;
  • stato patrimoniale;
  • relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

I RIFERIMENTI NORMATIVI sono contenuti nel D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e relativi allegati, così come modificati dal D.lgs 126 del 10.08.2014, i quali definiscono, tra l'altro: i criteri di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali, il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3), il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4); gli schemi di bilancio (allegato 4/11).

L'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.126 del 10.08.2014, prevede che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 (regionie, enti locali e loro enti e organismi strumentali) redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Tale principio stabilisce che il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

  1. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
  2. attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
  3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale e devono:

    1. rispettare il principio contabile "allegato 4/4" al d.lgs.118/2011seguendo le istruzioni della capogruppo,;
    2. collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

      Sempre con riferimento all'allegato 4/4, il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

    ​- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti locali, con alcune eccezioni in termini di dimensione demografica degli Enti Locali;

    - predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal presente principio;

    - composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);

    - riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

    - predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

    - approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine dal principio contabile sopra citato.​

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    Ultimo aggiornamento

    12/09/2022, 14:28