Requisiti professionali per l'esercizio di estetisti massaggiatori centri abbronzatura centri benessere massaggi estetici saune onicotecnica

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Estetisti massaggiatori centri abbronzatura centri benessere saune onicotecnica​

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Aree tematiche
Istanze e comunicazioni

Descrizione

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​​​​​​​Descrizione dell'attività

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.

Rientrano nell’attività di estetista:

  • centro di abbronzatura o solarium;
  • ogni massaggio non terapeutico;
  • disegno epidermico e trucco semipermanente;
  • sauna e bagno turco;
  • onicotecnica (attività consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione);

Non rientrano nell’attività di estetista:

  • i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.);
  • l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
  • le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi;
  • l’attività tradizionale di foratura del lobo dell’orecchio effettuata in occasione della vendita dell’orecchino per la quale devono, in ogni caso, essere osservate le norme igieniche prescritte dal vigente regolamento sia in ordine ai locali sia relative alle modalità operative;
  • l’esercizio di attività bio-naturali di cui alla L.r. 1.2.2005 n. 2 ;
  • la sola e semplice decorazione delle unghie, in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (Nota Ministeriale 20/11/1993, Prot. 19686.QV);
  • le grotte del sale o haloterapia.


Conformità dei locali destinati all’attività

Prima di inoltrare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è necessario verificare l’idoneità dei locali rivolgendosi all’ufficio tecnico di turno (Sportello Edilizia).

REQUISITI NECESSARI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ:

Per svolgere l'attività è necessario presentare Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP come previsto dall'articolo 2 della Legge 04/01/1990, n. 1 e dall'articolo 6, comma 1 del Regolamento Regionale 22/03/2016, n. 5.

L'attività deve essere esercitata in forma di impresa, individuale o societaria come previsto dalle norme vigenti (articolo 2 della Legge 04/01/1990, n. 1). I soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro Imprese non possono svolgere l’attività.

Requisiti soggettivi  

Per svolgere l’attività è necessario:

  • possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti professionali previsti dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5 e dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1.
  • designare almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista (articolo 3 della Legge 04/01/1990, n. 1). Il ruolo di responsabile può essere svolto da: il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa.

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività e verrà iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

Sia nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, che nel caso di imprese commerciali, tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Lo svolgimento dell’attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale.

tabella requisiti professionali
tipo impresa titolare dei requisiti
ditta individuale

il titolare in caso di impresa artigiana;

il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa commerciale;

società iscritta all'artigianato

almeno un socio partecipante all'attività se la società è composta da 2 soci;

dalla maggioranza dei soci negli altri casi (art. 5 L. 443/1985) 

impresa commerciale il direttore tecnico

 

 

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Devono essere soddisfatti i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dall'Allegato 1 del Regolamento Regionale 22/03/2016 n. 5. 

Luogo di svolgimento dell’attività

Prima di inoltrare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è necessario verificare l’idoneità dei locali rivolgendosi allo Sportello Edilizia del Comune di Brescia (Ufficio tecnico di turno).

L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell’ambito di manifestazioni autorizzate, sotto la vigilanza dell’ATS nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall’Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 5/2016.

Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di estetista in sede fissa possono effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui al predetto Allegato 1.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, sempre nel rispetto dei requisiti di cui all’Allegato1.

L'attività di estetista può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

            

Vendita di prodotti inerenti ai servizi effettuati

Nei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività di estetista possono essere venduti o ceduti alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3

 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni previste dal d.lgs. 114/1998 e dal d.lgs. 59/2010 e non sono, quindi, necessari specifici titoli abilitativi.

 Attività congiunta di acconciatore e/o tatuatore

E’ ammesso l'esercizio congiunto delle attività di estetista, acconciatore e tatuatore, anche mediante il contratto di affitto cabina, poltrona o postazione, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari, nonché delle procedure amministrative relative all’attività.

Orari ed esposizione tariffe.

Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni relative alle giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, fatto salvo il venir meno dell’obbligo di chiusura settimanale.

È fatto obbligo all’esercente di esporre l’orario in maniera ben visibile dall’esterno del negozio.

È concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso al massimo per 30 minuti oltre i limiti d’orario.

Il titolare dell’esercizio dovrà esporre le proprie tariffe minime in modo visibile all’ingresso dell’esercizio stesso e comunicare preventivamente al cliente la tariffa applicata per la prestazione richiesta.

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA’

Tutti gli adempimenti relativi all’attività di estetista devono essere presentati, per via telematica sul portale camerale "impresainungiorno" (D.P.R. 160/2010) secondo le indicazioni riportate di seguito.

 

Apertura

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Modulo:

SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore o estetista (Sez. I, Tabella A, D.lgs. 222/2016)

Allegati:

  • Procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale (nel caso di segnalazione/comunicazione non sottoscritta digitalmente dal dichiarante);
  • dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci;
  • dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per attività di estetista - (in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante);
  • planimetria aggiornata (in scala 1/100) con timbro e firma di un tecnico abilitato e indicazione della via del numero civico e del committente, che specifichi la destinazione d’uso dei singoli locali (con disposizione di arredi ed attrezzature), la superficie degli stessi, il calcolo dei rapporti aero-illuminanti (R.A./R.I.) e le sezioni con relative altezze e quote rispetto al livello stradale;
  • Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio;
  • Dichiarazione relativa all’accessibilità dello spazio di relazione (barriere architettoniche - DM 236/1989  punto 5.5) sia che siano state eseguite opere edilizie (allegando la relativa documentazione) sia che non vi siano state opere; 
  • comunicazione degli orari di apertura nel rispetto dell'ordinanza vigente;
  • Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ATS di Brescia;
  • protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature come stabilito  dall'allegato 1 del Regolamento n. 5 del 22/03/2016 e recepito dal Regolamento del Comune di Brescia n. 32 del 4/05/2017.
  • ​Dichiarazione di conformità delle attrezzature.



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Modifiche e trasferimento dell’attività

Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita SCIA che il SUAP provvederà a trasmettere agli enti competenti per le relative istruttorie.

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.

Subingresso

E’ ammesso il subentro nella titolarità di un’attività di estetista; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale, ai sensi del D.Lgs. 222/2016; oltre alla documentazione prevista per l’avvio dell’attività andrà allegata copia dell’atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l’attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/1990.

Modulo:

Comunicazione per il subingresso in attività

Allegati:

 

  • ​procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale (nel caso di segnalazione/comunicazione non sottoscritta digitalmente dal dichiarante);
  • dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci;
  • dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per attività di estetista - (in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante);
  • planimetria aggiornata (in scala 1/100) con timbro e firma di un tecnico abilitato e indicazione della via del numero civico e del committente, che specifichi la destinazione d’uso dei singoli locali (con disposizione di arredi ed attrezzature), la superficie degli stessi, il calcolo dei rapporti aero-illuminanti (R.A./R.I.) e le sezioni con relative altezze e quote rispetto al livello stradale;
  • relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio;
  • Dichiarazione di conformità delle attrezzature;

Variazione del responsabile tecnico

Modulo:

Comunicazione modifica responsabile tecnico

Allegati:

  • Procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale (nel caso di segnalazione/comunicazione non sottoscritta digitalmente dal dichiarante);
  • dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico per attività di estetista (in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante).

Cambiamento di ragione sociale, modifica della compagine sociale o dei soggetti titolari dei requisiti morali.

Modulo:

SCIA per variazione soggetti in attività di estetista

Allegati:

  • Procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale (nel caso di segnalazione/comunicazione non sottoscritta digitalmente dal dichiarante);
  • dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci.

VARIAZIONI STRUTTURALI

  1. in caso di modifiche strutturali al locali: planimetria ante e post operam, breve relazione descrittiva delle modifiche apportate, estremi del titolo edilizio di legittimità o riferimento all'intervento ricadente in edilizia libera come da Glossario ex Dlgs. 222/2016
  1. in caso di modifiche a ciclo produttivo/categoria merceologica/modalità di svolgimento dell'attività: relazione descrittiva della modifica apportata


Cessazione, sospensione temporanea e ripresa dell'attività

L'attività di estetista  può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.

Come disposto dal D.d.s. 27 gennaio 2023 n. 946, a partire dal 1 agosto 2023, tutte le pratiche di cessazione per le attività citate nello stesso,  dovranno essere trasmesse esclusivamente alla Camera di Commercio di Brescia, la quale provvederà ad inviarle al competente Suap di Brescia il quale, a sua volta, inoltrerà la pratica agli enti competenti (Ats, Provincia etc…)

 Modulo:

Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea dell’attività.

Allegati:

  • Procura e copia del documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale (nel caso di segnalazione/comunicazione non sottoscritta digitalmente dal dichiarante);

Normativa di riferimento

Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Disciplina dell’attività di estetista

L.R. 15 settembre 1989 n. 48 ​- Disciplina dell’attività di estetista

L.R. 27 febbraio 2012 n. 3 - Disposizioni in materia di artigianato e commercio

Regolamento Regionale 22 marzo 2016, n. 5 ​-  Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21 bis della L.R. 73/89

Deliberazione ASL di Brescia D.G. 23 novembre 2010 n.565 e D.G. 28 gennaio 2011 N.47

Delib. C.C. 14 marzo 2011 N.37/2330 P.G. - Modifiche al Regolamento Locale di Igiene

Regolamento per la disciplina dell’attività di estetista e dei trattamenti di tatuaggio e piercing, adottato con  Del C.C.  n. 32 del  04 maggio 2017 prot. n. 86536/2017

Regolamento Regionale 9 gennaio 2018 n. 1 - ​Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere

Disposizioni riguardanti ​la chiusura domenicale e gli orari di esercizio dei "centri massaggi di esclusivo benessere"

Ordinanza sindacale p.g. 398572 del 27/12/2023 - Disciplina degli orari delle attività di acconciatore, barbiere, estetista e tatutatore


 

Ultimo aggiornamento

29/04/2024, 13:43