Descrizione
Descrizione
L'Art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie definisce Industria Insalubre tulle le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono pericolose per la salute degli abitanti e sono suddivise in due classi.
La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che richiedono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o una manifattura con queste caratteristiche deve, entro i quindici giorni precedenti, avvisare per iscritto il Comune.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà, nell'interesse della salute pubblica, di vietarne l'attivazione o di subordinarla a determinate cautele.
Elenco Industrie Insalubri (Decreto Ministeriale 5 settembre 1994)
Le industrie insalubri possono essere di 1" e/o 2" classe a seconda delle sostanze chimiche, dei prodotti, dei materiali e della soglia quantitativa riferita alle varie fasi interessate dall’attività industriale.
Per le attività classificate come V^ classe è necessario ottenere l’autorizzazione alla permanenza nell’abitato, che viene rilasciata qualora il titolare dimostri che sono state introdotte le migliori tecnologie per non recare danno alla salute e molestia al vicinato
Quando la propria impresa rientra nell'elenco di cui al D.M. 5/9/94, prima di porre in essere l'attività deve essere fatta comunicazione al Sindaco del Comune dove è ubicato lo stabilimento produttivo utilizzando il modello previsto.
Il Comune, sentito il parere dell’ASL competente, conferma o modifica la classificazione di industria insalubre, notificando il risultato all'interessato.
E' di competenza del Sindaco, sentita preventivamente l’ASL competente, vietare l'attività o assoggettarla a particolari cautele nell'interesse della salute pubblica (art. 217 T.U.LL.SS.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27/7/34, n. 1265)
- R.D. 27/7/34 n.1265, art. 216
- D.M. 5/9/94 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo Unico delle leggi sanitarie"
- Regolamento Comunale d'igiene.