Videogiochi e apparecchi per il gioco lecito

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Videogiochi e apparecchi per il gioco lecito in esercizi pubblici e commerciali​​​

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Istanze e comunicazioni

Descrizione

Descrizione
​​Si considerano, tra gli altri, giochi leciti quelli indicati dall'articolo 110, commi 6 - lettere a) e b) - e 7 - lettere a) e c) - del R.D. 18.6.1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
 
Limiti all’installazione di videogiochi sul territorio comunale
La Giunta della Regione Lombardia, con propria delibera 24 gennaio 2014 n. X/1274, ha dato esecuzione a quanto previsto dal citato art. 5 comma 1 della L.R. 8/2013 ed ha fissato la distanza in metri 500 da luoghi sensibili quali:
- istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- luoghi di culto relativi alle confessioni religiose quali chiese, sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali (come definiti da art. 70 commi 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12);
- impianti sportivi;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- strutture ricettive per categorie protette;
- luoghi di aggregazione giovanile;
- oratori.
 
Elenco degli esercizi dove è possibile installare apparecchi 
L’installazione degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" è consentita alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del medesimo decreto e in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli artt. 86 o 88 del medesimo decreto.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:
L’installabilità degli apparecchi è soggetta al rispetto della distanza di 500 metri da luoghi sensibili.

Presso gli esercizi che svolgono in modo prevalente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da gioco o da intrattenimento, nel rispetto del numero massimo stabilito dai Decreti Direttoriali del 27.10.2003 del 18.01.2007 del 27.07.2011 e s.m.i.. Sulla base di quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 74 della L.R. n. 6 del 2010, le autorizzazioni/SCIA per le nuove aperture di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2015, non sono più abilitanti all'esercizio di tutti i giochi leciti, ma sarà necessario il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS. Sono fatte salve le attività già in essere sulla base di autorizzazioni/SCIA antecedenti al 23 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2015. 
 
Per l’installazione in esercizi commerciali e ambiti pubblici diversi da quelli già in possesso delle licenze di cui all’art. 86 e 88 del TULPS e diversi da quelli enumerati nel D.D. 27.10.2003 e s.m.i. dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, ai sensi dell’art. 86 del TULPS. 
 
I titolari di pubblici esercizi e attività commerciali che abbiano installato apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 del TULPS hanno l’obbligo di comunicare eventuali subentri nella proprietà o conduzione dell’esercizio. 
 
L’offerta deve essere diversificata e non può riguardare solo i giochi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, tenuto conto che è fatto obbligo all’esercente d’installare almeno un apparecchio da intrattenimento di tipologie diverse. ​

Numero massimo apparecchi installabili:
Il Decreto Ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD individua il numero massimo di giochi installabili all'interno degli esercizi individuati nel medesimo decreto. In particolare suddetto numero è calcolato in funzione dalla superficie dell'esercizio stesso.

Modalità​ di esercizio:
In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno, e comunque al di fuori degli spazi all’uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita.

Il titolare del punto di vendita è inoltre tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di diciotto anni. Per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.

Registrazione all'elenco i sensi del Decreto Ministeriale 05/04/2011, n. 2011/11181/Giochi/AD:
L’iscrizione all’elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.

L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 01/01/2011, dei diritti e dei rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco mediante apparecchi e terminali di cui all’art. 110, comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Domande di nuove installazioni di apparecchi da intrattenimento:
Dall’entrata in vigore della L.R. 11 del 06 maggio 2015, in modifica all’art 74 della L.R. 6/2010, va presentata istanza per tutte le nuove installazioni di apparecchi di intrattenimento, anche nei Pubblici Esercizi.
 
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza nei casi diversi dagli esercizi già in possesso di LICENZA  ex artt. 86 E 88  TULPS:
  • ​nulla osta dell’AAMS (Monopoli di Stato), come previsto dall’art.22 della Legge n.289 del 27.12.2002
    solamente nei casi di apparecchi da trattenimento di cui al comma 6a e 7 lett. a - c dell’art.110 T.U.L.P.S.
  • Pianta planimetrica del locale indicante la superficie netta destinata alla vendita.

 

MODALITA’ D’INVIO DOCUMENTAZIONE
 
Le pratiche di competenza del  SUAP del Comune di Brescia   dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il Portale camerale 
impresainungiorno.
​I documenti da presentare, compresi gli allegati, dovranno essere tutti firmati digitalmente dal titolare dell’attività o dal soggetto preposto a presentare la documentazione; in quest’ultimo caso il titolare dovrà presentare procura del potere di firma, così​ come tutti i soggetti in qualità di soci o amministratori di società, associazioni e organismi collettivi.
 
Possibilità di pagamento online tramite il Portale impresainungiorno nel caso sia previsto il versamento di oneri.​

L'esercizio dell'attività potrà iniziare solo dopo l’ottenimento dell’autorizzazione.
 

Normativa di riferimento:

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- Regolamento comunale per il funzionamento delle sale pubbliche da gioco approvato con delib. C.C. 29 novembre 2017 n. 89​
- Del. Giunta Regionale 28 gennaio 2014 n. X/1274 - Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ( ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L:R: 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico
- DECR.DIRETTORIALE  Min. Economia e Finanze del 27 luglio 2011 - Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110,  ​comma 6 del T.U.L.P.S.
 
 
Ultimo aggiornamento

02/02/2024, 11:00