Commercio al dettaglio in sede fissa vendite sottocosto

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Commercio al dettaglio in sede fissa: vendite sottocosto

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​​​Descrizione dell'attività
La vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per mezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
La vendita deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

Come previsto dall'art. 12 della L. n. 214 del 30/12/2023 è possibile che una società possa fare un'unica comunicazione per la vendita sottocosto presso il comune ove ha sede la società, anche per gli esercizi commerciali siti in comuni diversi, comunicazione che deve contenere le date e le indicazioni di tutti gli esercizi coinvolti. Il Suap competente provvederà ad inoltrare la comunicazione agli altri Suap coinvolti in base all'ubicazione degli stessi.


È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:

  1. dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
  2. dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione;
  3. dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione; dei​ prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
  4. dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;
  5. in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale, di apertura di un nuovo esercizio commerciale, di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione, o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Le vendite sottocosto sopra indicate non sono soggette alla comunicazione.

 
Le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita;
  • inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale

Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: allo sportello telematico SUAP tramite il portale impresainungiorno


Normativa di riferimento

Legge n. 214 del 20 dicembre 2023 - Legge annuale per mercato e la concorrenza 2022 (Disposizioni in meteria di commercio al dettaglio
Circolare ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 31-7-2002, n. 3550/c​ - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’art.15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. Modello di comunicazione;
Circolare ministeriale (Ministero delle attività produttive) 25-7-2002, n. 3548/c - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’art.15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. Protocollo d’intesa sulle vendite sottocosto. Modello semplificato di documentazione probatoria degli sconti e contribuzioni fuori fattura riconducibili al prezzo del prodotto;
Decreto del Presidente della Repubblica 6-4-2001, n. 218 - Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 

Ultimo aggiornamento

09/02/2024, 09:41