Occupazioni di spazi ed aree pubbliche mediante strutture esterne a pubblici esercizi

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Informazioni su permessi ed autorizzazioni da richiedere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante strutture esterne ai pubblici esercizi

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​Per le occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante strutture esterne ad attività commerciali e per l'installazione di strutture o arredi esterni ai pubblici esercizi, deve essere rilasciata una concessione per l'occupazione degli spazi pubblici o delle aree private soggette a pubblico passaggio.
Per il rilascio della citata concessione l'occupante dovrà provvedere a presentare domanda esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno  contestualmente o successivamente alla presentazione della Scia d’inizio attività o di subingresso.​
 
 

Le domande verranno esaminate in conferenza di servizi e a seguito di esito favorevole si procederà al rilascio della concessione e del relativo prospetto di pagamento.

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è condizionata al possesso di concessione, la cui validità è subordinata al pagamento del canone dovuto. Pertanto, ogni occupazione non risultante da atto concessorio e priva del versamento del canone dovuto è da intendersi abusivamente esercitata. (Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

 

Il rilascio della concessione che sia per subentro - nuova - modifica è subordinato alla verifica in base alle disposizioni introdotte dalla Delibera C.C. n. 25 del 10/02/2020 circa la regolarità del pagamento dei tributi locali per la quale la presenza di insoluti (tramite verifica con Settore Tributi) determina l'impossibilità di rilasciare o rinnovare la concessione.
 
Il rilascio della concessione avverrà esclusivamente in forma digitale tramite il portale,  previo invio della ricevuta di avvenuto versamento della prima rata Canone Unico Patrimoniale​ ​​con  le  modalità indicate dall'ufficio preposto al rilascio del documento.
 
Per informazioni riguardanti i pagamenti rivolgersi a:
 
“BRESCIA MOBILITA’ S.P.A.”
Via Cefalonia n. 70  
Lunedì, 08:00 - 13:00 e 14:00 - 19:00; dal Martedì al Venerdì, 08:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00. 
Tel. – 030.3061187 
 
 
La concessione dovrà essere a disposizione degli enti competenti in caso di sopralluogo unitamente a copia della planimetria di progetto presentata al SUAP in sede di istanza ed attestante le effettive modalità di occupazione operate. Pertanto entro 7 gg dal ricevimento del file sulla piattaforma Impresa in un giorno, si dovrà procedere alla stampa della concessione ed apporre sulla stessa la marca da bollo di 16 euro (il numero della marca dovrà corrispondere a quello dichiarato in sede di istanza e riportato sulla concessione stessa) in modo da lasciare visibile il numero prestampato dagli uffici già presente sulla concessione.
 
Per quanto riguarda i subentri nelle concessioni in essere si precisa che gli eventuali insoluti sono a carico dei subentranti se non saldati dal cedente, in ottemperanza all'art. 37 comma 3 del Regolamento per l'applicazione del nuovo Canone Unico Patrimoniale, che dispone: "Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal titolare o dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di pagamento".
 
Per le attività artigianali con somministrazione non assistita (es. gelaterie – piadinerie - pizzerie) si precisa che verranno concesse solo panchine esterne all'esercizio stesso.
Per poter offrire la somministrazione non assistita è necessario avere i servizi igienici a norma per il personale e per la clientela ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Edilizio, e tutto il locale deve essere conforme alla norma che regolamenta l’accoglienza delle persone diversamente abili come da art. 80 dello stesso Regolamento.
 
Documentazione progettuale essenziale da allegare alla domanda di concessione
Al fine del conseguimento della concessione per l’occupazione di suolo mediante plateatici, gazebi e dehors, dovrà essere inviata la seguente documentazione progettuale, redatta da tecnico professionista, da allegare all'istanza presentata sul Portale impresainungiorno.gov.it:
 
1. Documentazione fotografica a colori del contesto urbano di riferimento:
- vista panoramica della via, piazza o portico interessati dall’occupazione pubblica;
- prospetto dell’edificio cui appartiene l’esercizio commerciale;
- vista frontale e laterale dell’area oggetto di occupazione;
- dettagli sulla pavimentazione esistente e su altri eventuali elementi presenti.
 
2. Disegni di progetto contenenti:
- estratto mappa in scala 1: 500 con l’indicazione dell’area pubblica che si intende occupare;
- inquadramento urbanistico alla scala 1:1000;
- planimetria firmata da tecnico abilitato e timbrata, piante sezioni e prospetti più significativi in scala 1:100 (in scala 1:50 esclusivamente per il centro storico)  integralmente quotate e relative all’occupazione da realizzare, con indicazione delle strade circostanti complete della larghezza della carreggiata e l’eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione – fermate mezzo pubblico ecc. - con indicazione ingombro occupazione, passaggi pedonali, presenza di eventuali elementi a contorno (semafori, piante, pali distribuzione, confini, piste ciclabili).
 
Si precisa che il progetto dovrà tenere conto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico D.M. 236/89 e s.m.i..
 
3. Documentazione fotografica di tutti i componenti di arredo – tavoli sedie, ombrelloni, pedane, coperture, vasi ecc. – che si intendono proporre.
 
4. Breve relazione tecnica descrittiva dell’intervento con indicazione dettagliata di materiale, forma e colore degli arredi scelti.
 
5. Eventuale autorizzazione condominiale relativa all’occupazione di suolo privato ad uso pubblico (non delimitato - es: portico).
 
Si precisa che, a tali fini, l’autorizzazione dovrà provenire da espresse delibere assembleari documentate con i relativi verbali. In caso di impossibilità, per l’assemblea condominiale, di riunirsi in tempi brevi, saranno considerati validi anche nulla osta rilasciati dall’amministratore competente, purché datati, timbrati e sottoscritti dallo stesso.
Suddetti atti autorizzativi, inoltre, dovranno essere tali da specificare il periodo del nulla osta (es.: per tutta la durata della concessione, solo annuale…), dovranno riportare la data e la sottoscrizione dei soggetti dichiaranti e dovranno essere accompagnati da una copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori.
In ogni caso di subentro nella concessione da parte di un nuovo intestatario, infine, dovrà sempre essere prodotto nuovo nulla osta condominiale.
 

6. Eventuali altri assensi necessari all’installazione dell’occupazione proposta.

Infatti, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con chioschi ed elementi di arredo - recante “CONCESSIONE SU SPAZI NON ANTISTANTI IL PUBBLICO ESERCIZIO” – “Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico per plateatici e dehors vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistati il pubblico esercizio richiedente: l’area di occupazione deve pertanto essere compresa nella proiezione del fronte su strada dell’unità immobiliare catastale in cui è ubicato il pubblico esercizio, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
Fatti salvi i diritti di terzi, potranno essere valutate richieste di occupazione di suolo pubblico, o privato aperto al pubblico transito, anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti ad esso e, nei casi di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine, insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, la stessa potrà essere concessa esclusivamente per sedie e tavoli senza altri arredi, previo ottenimento del consenso scritto dal parte sia dei titolari dell’attività fronteggiante che dei proprietari dell’immobile o in caso di condominio del parere favorevole dalla maggioranza dei proprietari; in assenza di tale consenso la concessione non verrà rilasciata.
Qualora per qualsiasi motivo, nel corso della durata di sei anni della concessione, dovesse venire meno il consenso dei soggetti di cui al comma precedente, la concessione una volta scaduta, non potrà essere rinnovata per la parte prospicente gli immobili di terzi”.

 

7.Rendering 3D dell’allestimento proposto, e/o suo inserimento nel contesto urbano.

 
8. Elaborato grafico planimetrico in formato A4 relativo alla superficie concessa.
 
9. Planimetria del locale interno con indicazione posizionamento dei servizi igienici e delle superfici di somministrazione per le richieste di concessioni annuali/permanenti.
 
Le dotazioni di servizi igienici aggiuntivi, previste dall'art. 32 del nuovo Regolamento Edilizio per le occupazioni permanenti dei pubblici esercizi, non sono dovute nei casi di occupazioni temporanee (concessioni aprile-settembre, proroga di ottobre, concessioni marzo-novembre).
 
N.B.: DOTAZIONE SERVIZI IGIENICI
Il numero dei servizi igienici riservati al pubblico, di cui almeno uno dovrà essere usufruibile dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, varia in funzione della superficie di somministrazione, calcolata sommando le aree di somministrazione interne e le pertinenze esterne. Per pertinenze esterne utilizzabili tutto l’anno sono da intendersi gazebi, verande, tensostrutture, porticati, ecc., che siano o meno dotati di tamponamenti completi e che comportino ampliamento della superficie dei locali di somministrazione e pertanto rientrante nel computo del numero dei servizi igienici usufruibili dalla clientela.
Per pertinenze esterne utilizzabili per un periodo inferiore all’anno sono da intendersi giardini, cortili, piazze, ecc., ancorché coperti con ombrelloni, tettoie, teli, gazebi o altre protezioni da fonti di inquinamento e/o insudiciamento, non conteggiabili ai fini del numero dei servizi igienici a disposizione del pubblico.
In tali attività dovrà essere presente almeno un servizio igienico riservato al pubblico, nel caso di superficie di somministrazione fino a 60 mq (equivalente a 50 posti); devono, inoltre, essere previsti ulteriori servizi igienici ad uso del pubblico, in ragione di un servizio per ogni aumento della superficie pari al doppio dell'ultimo aumento di superficie considerato.
 - fino a 60 Mq. di superficie di somministrazione: n. 1 WC;
 - da 60 a 120 Mq. di superficie di somministrazione: n. 2 WC;
 - da 120 a 240 Mq. di superficie di somministrazione: n. 3 WC;
 - da 240 a 480 Mq. di superficie di somministrazione: n. 4 WC;
 - da 480 a 960 Mq. di superficie di somministrazione: n. 5 WC;
 - da 960 a 1920 Mq. di superficie di somministrazione: n. 6 WC.
Per le nuove attività e per quelle ove vengano apportate modifiche strutturali rispetto allo stato attuale si applicano i requisiti sopra descritti.
 
Le istanze di occupazione suolo pubblico possono essere presentate tramite il Portale "impresa in un giorno" seguendo alternativamente:
 
- Percorso specifico: "Edilizia, Ambiente, Altri Adempimenti - ALTRE ESIGENZE connesse con l'esercizio dell'attività (Adempimenti SANITARI, mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ecc…) - Occupazione suolo pubblico";
 
- Percorso partendo dall'attività di interesse: nel caso di specie "Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93) - Intrattenimento e divertimento - Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche - ALTRE ESIGENZE connesse con l'esercizio dell'attività (Adempimenti SANITARI, mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ecc…) - Occupazione suolo pubblico".
 
Per i rinnovi concessioni seguire il percorso "Modifica occupazione suolo pubblico" specificando, nella "descrizione sintetica", la tipologia di rinnovo scelta (permanente o temporanea).
 
Ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con chioschi ed elementi di arredo, “Le concessioni possono essere temporanee o permanenti per una durata massima di 6 anni secondo le seguenti scadenze temporali:
. Occupazioni permanenti continuative della durata non inferiore ad un anno e della durata non superiore a 6 anni;
. Occupazioni temporanee periodiche semestrali con tariffa giornaliera, a partire dal mese di aprile fino al mese di settembre: per tali occupazioni è facoltà del concessionario richiedere almeno 15 giorni prima della scadenza, una proroga di un mese [ottobre] da inoltrare prima della scadenza;
. Occupazioni temporanee periodiche della durata di 9 mesi con tariffa giornaliera; a partire dal mese di marzo fino al mese di novembre. 
[…]”.

 
 
La concessione per l'occupazione del suolo pubblico viene inviata, tramite la piattaforma "Impresa in un giorno"​, allegandola alla richiesta di rilascio.
 
SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ATTIVITA' COMMERCIALI
SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' COMMERCIALI
Via Marconi, 12
Telefono 030-2978892
 
 
 
 
 
LINK UTILI​
 
Modulo procura per firma digitale​​
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con chioschi ed elementi di arredo
Tariffe canone unico occupazione di suolo permanente
Tariffe canone unico occupazione di suolo temporanea​
Regolamento edilizio ​
Ultimo aggiornamento

15/03/2024, 11:05