Descrizione
Descrizione
Il temporary store è un particolare ESERCIZIO DI VICINATO. È anche chiamato pop-up store o negozio a tempo.
Il temporary store è infatti un esercizio temporaneo che rimane aperto in genere per 30-40 giorni o sino a esaurimento della merce. Compare in zone particolarmente in vista della città, proponendo le ultime novità e chiudendo improvvisamente. Per questi motivi i temporary store attirano l'attenzione e la curiosità dei consumatori.
Il negozio a tempo e la sua organizzazione modificano notevolmente i canoni abituali della vendita al dettaglio: la stessa merce venduta nei negozi temporanei, specie nel campo dell'abbigliamento e della moda, è prodotta in edizione limitata. Inoltre la fornitura diretta delle imprese al dettagliante consente di praticare prezzi inferiori a quelli medi dei negozi tradizionali equivalenti.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
La legislazione italiana non contempla ancora questo tipo di esercizio commerciale. In attesa di una legge che regoli l'esercizio di questa attività, come da indicazioni fornite dalle Camere di Commercio italiane, il temporary store è considerato come un normale ESERCIZIO DI VICINATO con durata dell'attività temporanea. Deve quindi rispettare la superficie di vendita degli ESERCIZIO DI VICINATO.
Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA al SUAP Tramite il portale impresainungiorno come previsto articolo 7 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Requisiti soggettivi:
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.
Requisiti oggettivi:
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Apertura trasferimento o variazioni
Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc
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Modulo:
SCIA tramite portale impresainungiorno.
Modulo:
SCIA tramite portale impresainungiorno.
Allegati:
•planimetria dei locali destinati ad attività produttive quotata in scala 1:100 firmata in originale da un tecnico iscritto all’Albo, con indicazione di via e n. civico, piano ecc. con evidenziata la superficie di vendita dell’esercizio suddivisa per alimentare e non alimentare, e la superficie lorda di pavimentazione (SLP);
• nel caso vengano utilizzati per la vendita locali situati al piano interrato dovrà esser prima acquisita la relativa deroga ASL ai sensi D.lgs. 81/2008);
• documenti edilizi: Agibilità/permesso a costruire/DIA-SCIA o in alternativa visura e planimetria catastale (vedi descrizione in Modello PL1);
• Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ATS;
• Requisiti morali e professionali per commercio e di alimenti e bevande (deve esser compilata per ogni amministratore o socio con poteri di rappresentanza);
• documento identità del titolare e di tutti i soci o amministratori
Nella scia va indicata la data di fine dell’attività e non va fatta scia di cessazione.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina relativa all’esercizio di vicinato