Convivenze di fatto - Legge 76 2016

Dettagli della notizia

Descrizione breve
Legge 20 maggio 2016 n. 76 “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”

Tempo di lettura:

10 min

Aree tematiche
Anagrafe e stato civile

Descrizione

Descrizione

​​In data 5 giugno 2016  è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante la “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, con la quale il Legislatore introduce nell’ordinamento giuridico i nuovi istituti della “unione civile” e della “convivenza di fatto”.

CONVIVENZE DI FATTO

I commi dal n. 36 al n. 65 dell’art. 1 della Legge 76/2016 contengono la disciplina della c.d. “convivenza di fatto” che può riguardare due persone, di qualunque sesso, purché siano maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Ai conviventi di fatto si estendono:

  • i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • il diritto reciproco di visita, assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero;
  • i poteri di rappresentanza nelle scelte mediche e, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • il diritto per il convivente superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, di continuare ad abitarvi per un periodo massimo di 5 anni. La Legge n. 76/2016 prevede anche i casi in cui tale diritto viene meno;
  • la facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione stipulato dall’altro convivente;
  • l’equiparazione del rapporto di convivenza di fatto a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
  • il diritto, a favore del convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell’impresa del partner, di partecipare agli utili in maniera commisurata al lavoro prestato;
  • il diritto per il convivente di fatto di poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui l’altra parte venga interdetta o inabilitata;
  • l’equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito.

 

CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere sempre modificato nel corso della convivenza.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ha l’obbligo di trasmetterne copia, entro 10 giorni, al comune di residenza  dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contratto di convivenza di fatto si risolve per:

  • accordo tra le parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio od unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi ed un’altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di convivenza il professionista deve comunicarlo all’Anagrafe.  

Con Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 1 Giugno 2016 sono state definite le prime indicazioni riguardanti gli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto, di registrazione dell’eventuale contratto di convivenza e rilascio delle relative certificazioni.

 

ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO

L’iscrizione anagrafica delle convivenze di fatto deve essere eseguita secondo le procedure già previste dall’ordinamento anagrafico e disciplinate dagli artt. 4 e 13 del DPR 223/1989 (c.d. “Regolamento Anagrafico”).

Prima iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo: due persone di identico o di diverso sesso che intendono dichiarare all’Anagrafe del Comune di Brescia, all’atto della prima iscrizione o di un cambio di indirizzo, che esse convivono e sono legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale devono utilizzare il modello pubblicato in calce alla presente pagina (dichiarazione di convivenza di fatto).  Tale modello, debitamente compilato, deve essere presentato allo sportello al momento della richiesta di iscrizione oppure trasmesso al Settore Servizi Demografici (via PEC: demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it – posta raccomandata: Settore Servizi Demografici – Palazzo Broletto – Piazza Paolo Sesto – 25121 Brescia) unitamente al modello ministeriale da utilizzare per la dichiarazione di residenza (c.d. “residenza in tempo reale”).

Registrazione della convivenza di fatto di persone già residenti: il modello di dichiarazione di convivenza di fatto può essere spedito, nelle forme di cui sopra, o presentato agli sportelli del Settore Servizi Demografici, anche nel caso in cui i dichiaranti siano già residenti allo stesso indirizzo nel Comune di Brescia ed intendano effettuare la registrazione della loro convivenza di fatto.

In entrambi i casi sopra descritti, il Settore Servizi Demografici procede alla registrazione dei dichiaranti come conviventi di fatto, entro 2 giorni dalla ricezione della dichiarazione, aggiornando le loro schede anagrafiche. Successivamente effettua, ai sensi della vigente normativa anagrafica, gli accertamenti dei requisiti di legge con particolare riguardo alla stabile convivenza e coabitazione. L’esito degli accertamenti viene comunicato ai dichiaranti.

     

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto che abbiano registrato in Anagrafe il loro stato di stabile convivenza possono stipulare, di fronte ad un notaio o ad un avvocato,  il contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Ai fini della opponibilità ai terzi il contratto deve essere trasmesso in copia al Settore Servizi Demografici (PEC: demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it), a cura del professionista che lo ha ricevuto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, entro i successivi dieci giorni dalla stipulazione. Il Settore Servizi Demografici provvede a registrare, nella scheda individuale e nella scheda di famiglia dei conviventi, la data ed il luogo della stipula e la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista. Assicura, inoltre, la conservazione della copia trasmessa agli atti dell’ufficio.

Le medesime operazioni di cui sopra vengono effettuate anche nel caso in cui il professionista comunichi l’avvenuta risoluzione del contratto di convivenza.

 

CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA

Nella certificazione anagrafica (certificato di convivenza di fatto) vengono riportati i dati relativi all’eventuale contratto di convivenza conservato in Anagrafe, così come registrati nelle schede individuali e nella scheda di famiglia dei conviventi di fatto.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011 i certificati anagrafici non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi.

Ultimo aggiornamento

31/03/2022, 13:34