BONUS EDILIZI

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Aggiornamento news gennaio 2024 con la normativa vigente

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25 min

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Edilizia

Descrizione

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                                                      SPORTELLO INFORMATIVO

                                             AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA

BONUS EDILIZI

 

Lo "Sportello Informativo Agevolazioni Fiscali in Edilizia del Comune di Brescia" offre le prime informazioni in materia fiscale con riferimento alle detrazioni (Bonus Edilizi) a cui i contribuenti possono  accedere quando effettuano determinati lavori sulle abitazioni e sulle parti comuni degli edifici.

N.B. Infondo alla pagina sono pubblicati allegati utili all'informativa.

Contatti sportello per informazioni :

Dott. Stefano Conter

Tel. 0302977866

Mail: sconter@comune.brescia.it

Orari sportello telefonico

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12

 

PER colloqui CON IL TECNICO DI TURNO UTILI AD INQUADRARE DAL PUNTO DI VISTA EDILIZIO LE OPERE, SOLO

SU APPUNTAMENTO DA FISSARE ON LINE consultare la pagina News al link sottostante.

 

                                                                                                                 ATTENZIONE!

 

Si ricorda che l'ente competente in materia è l'Agenzia delle entrate.

Sedi di  Brescia

Via Marsala, 29 – 25122 Brescia

Via Sorbanella, 30  -25125 Brescia

Mail: dp.brescia.centrodicontatto@agenziaentrate.it

Tel. 0308354111

(il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00).

 

Sotto trovi il link al sito dell'Agenzia delle entrate, sezione agevolazioni e a tutte le guide.

 

Collaborazione con la CCIIAA per un'informativa integrata

Di seguito si pubblica il link del Servizio SARI - Supporto Specialistico che mette a disposizione delle imprese e dei professionisti, la consultazione di informazioni inerenti la predisposizione delle pratiche dirette al Registro delle Imprese, al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), comprese le istanze Artigiane.
 

                                                                                   NEWS

APRILE 2024

STOP A CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA   (Decreto 39/2024)

Dal 30/03/2024  in via generale sono abolite le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per tutte le residue fattispecie che ancora le ammettevano. Quindi per tutti i lavori successivi al 30/03/2024 queste operazioni non sono più contemplate.

CILAS SENZA AVVIO DEL CANTIERE

Basta invece la CILA al 30 marzo per le seguenti tipologie:

  • Abbattimento barriere architettoniche nei condomini o in singole unità immobiliari con i requisiti richiesti (persona con disabilità nel nucleo familiare o ISEE sotto 15.000 €;
  •   IACP, cooperative a proprietà indivisa e organizzazioni non lucrative a utilità sociale;
  • Immobili danneggiati da terremoti o eventi metereologici verificatisi dopo il 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza.

 

GENNAIO 2024

SUPERBONUS

  • devono possedere immobili accatastati in categoria B1, B2 e D4;
  • i membri del CDA non devono percepire compensi né indennità di carica.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

Non è più possibile optare per sconto in fattura e cessione del credito se non nei seguenti casi:

  • interventi sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
  • interventi su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro;
  • Interventi su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992 (in questo caso non sono previsti limiti di reddito).
  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Restano, invece, in vigore alle medesime regole del 2023:

  • Eco-bonus al 50-65% fino a un tetto di spesa che varia a seconda della tipologia di intervento. Per i lavori sulle parti comuni dei condomini può arrivare al 75%;
  • Bonus ristrutturazione al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro riferito alla singola unità immobiliare;
  • sisma bonus dal 50 all’85%, tetto di spesa 96mila euro;
  • bonus verde al 36% fino a un tetto di spesa di € 5000,00.

 

SETTEMBRE 2023

I requisiti per l’accesso includono:

  1. reddito non superiore ai 15.000 euro;
  2. diritto reale di godimento o di proprietà sull’unità immobiliare;
  3. immobile abitazione principale.

Importi e spese ammesse al contributo del Fondo Indigenti

Il contributo è concesso entro il limite di  spesa di 96.000 euro, anche se la detrazione spettante dovesse essere stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito  ai sensi dell’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge  n. 34 del 2020. Il tetto è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta.

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più titolari di quote di diritto sulla stessa unità  immobiliare, il limite massimo per  ciascun richiedente è riparametrato in base alla quota di spesa sostenuta dal  richiedente.

Come si calcola il contributo

  • se il  rapporto  percentuale tra ammontare delle  risorse stanziate e ammontare  complessivo dei  contributi  richiesti è superiore al 100%, il contributo è pari al  100% dell’importo richiesto;
  • se tale rapporto è compreso fra il 10 e il 100%, il  contributo si determina applicando all’importo richiesto la relativa percentuale che ne deriva;
  • se il  rapporto tra risorse disponibili e importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo si  determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%.

Come fare domanda di contributo

Modalità tecniche e termini trasmissione telematica dei corrispettivi (agenziaentrate.gov.it)

Aprile 2023

Pubblicata la Legge di conversione del Decreto C.D. blocca cessioni

  1. proroga unifamiliari: 6 mesi di proroga per fine lavori a patto che alla data del 30 settembre 2022 siano stati completati i lavori per il 30% dell’intervento complessivo;
  1. Divieto di cessione del credito e sconto in fattura a partire dal 17 febbraio 2023 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, ecc. Le due opzioni restano attive per i seguenti interventi:

·          eliminazione delle barriere architettoniche;

·          sisma-bonus.

·                     siano iniziati prima del 17 febbraio 2023;

·                     sia stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetti del lavoro;

·                     se alla data del 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti venga attestato da entrambi le parti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che la data di avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante è antecedente al 17 febbraio 2023.

Prevista, poi, per il SUPERBONUS la possibilità ai contribuenti di optare per la detrazione in  10 quote annuali di pari importo, per tutte le spese sostenute dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per il periodo d’imposta del 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

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Febbraio 2023

 

STOP A CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

 

Il Decreto Legge n. 11/2023, entrato in vigore il 17 febbraio 2023, ha eliminato la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura quali modalità alternative alla fruizione dei benefici fiscali in dichiarazione dei redditi (art. 2 co 1). Nel procedimento di conversione in legge potranno intervenire modifiche.

Interventi in Superbonus per cui spettano cessione del credito e sconto in fattura

 Per gli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 se, prima del 17 febbraio 2023 (quindi fino al 16 febbraio 2023 compreso):

  • risulti presentata la CILAS per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILAS per gli interventi effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (per poter ancora optare a partire dal 17 febbraio 2023 è necessario che sussistano contestualmente entrambi i requisiti; la sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata ante 17 febbraio 2023, quindi, non consente di poter optare per la cessione o lo sconto);
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Interventi diversi dal Superbonus per cui spettano cessione del credito e sconto in fattura

 Per quanto riguarda invece interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio il bonus casa del 50%, l’ecobonus, il sismabonus, il bonus barriere 75%, ecc.), è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, prima del 17 febbraio 2023 (quindi fino al 16 febbraio 2023 compreso):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (al riguardo dovrebbe poter essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio lavori, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale che lo confermi);
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”) o all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).

Fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi

 Dunque, tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per cui spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste dal DL 11/2023, potranno quindi beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.

Cessionari pubbliche amministrazioni

 Aggiungendo il co. 1-quinquies all’art. 121 del DL 34/2020, viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni non possono essere cessionarie dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione/sconto (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 11/2023).

Responsabilità solidale per il cessionario

 Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari (art. 121 co. 5 del DL 34/2020).

In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili.

Aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’art. 121 del DL 34/2020, l’art. 1 co. 1 lett. b) del DL 11/2023 introduce disposizioni che escludono detta responsabilità solidale per i cessionari (compresi i correntisti diversi dai consumatori o utenti) nel caso dimostrino di:

  • aver acquisito il credito d’imposta;
  • essere in possesso della documentazione richiesta dal nuovo co. 6-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, per poter beneficiare della detrazione.

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Gennaio 2023

 

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato il tetto di spesa per il Bonus Mobili e istituito il nuovo Bonus casa green, ma le modifiche fondamentali alle detrazioni edilizie 2023 sono arrivate con il DL Aiuti quater, intervenuto sulla disciplina del Superbonus. Le altre agevolazioni edilizie (Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus e Bonus Verde) sono rimaste invariate, con l’eccezione del Bonus Facciate che è stato abolito.

Dal 1° gennaio 2023, l’aliquota ordinaria del Superbonus è scesa al 90% con alcuni “ripescaggi” di fine 2022 per i condomini, ai quali è concesso in deroga di applicare ancora il 110% (delibera e Cilas entro il 25 novembre 2022; delibera entro il 18 novembre e Cilas entro il 31 dicembre 2022).

Lavori: i requisiti per accedere al beneficio restano invariati: la detrazione spetta per interventi trainanti di isolamento termico sugli involucri sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti interventi antisismici. Si possono abbinare interventi trainati: efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

Beneficiari: gli interventi devono essere sostenuti da condomini o persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

SUPERBONUS VILLETTE

 

Nel 2023 si può applicare il Superbonus ai lavori nelle unifamiliari (villette) solo con detrazione al 90% e solo alle seguenti condizioni: immobile “prima casa” e reddito del contribuente – applicando un meccanismo di quoziente familiare previsto dalla norma – pari al massimo a 15mila euro aumentato dell’indice familiare. Chi ha presentato uno stato di avanzamento lavori (SAL) del 30% entro lo scorso 30 settembre 2022, fruisce del 110% fino a al 31 marzo 2023.

LE ALTRE DETRAZIONI EDILIZIE 2023

 

Con l’eccezione del Bonus Mobili (potenziato) e del Bonus Facciate (abolito) restano invariate le regole per le altre detrazioni edilizie:

Bonus Ristrutturazioni: al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro riferito alla singola unità immobiliare;

Bonus Mobili: al 50% fino a un tetto di spesa di 8mila euro (che scende a 5mila euro nel 2024) per arredi e gli elettrodomestici destinati ad un’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione agevolata;

 Ecobonus: al 50-65% fino a un tetto di spesa che varia a seconda della tipologia di intervento. Per i lavori sulle parti comuni dei condomini può arrivare al 75%;

Bonus Barriere architettoniche: proroga al 2025 della detrazione al 75% per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, ma solo se deliberate a maggioranza dal condominio (1/3 del valore millesimale dell’edificio);

Sismabonus: dal 50 all’85%, tetto di spesa 96mila euro;

Sismabonus acquisti: chi compra dall’impresa un immobile dopo la sua demolizione e ricostruzione, gode di una detrazione al 75 o all’85%;

Bonus verde: al 36% fino a un tetto di spesa di 3mila 600 euro;

Bonus prima casa green: consente di recuperare in 10 rate il 50% dell’IVA versata per l’acquisto della prima casa dal costruttore, purché di classe energetica A e B, con detrazione dall’imposta lorda.

 

CESSIONE DEL CREDITO2023

 

La novità, inserita nella legge di conversione del decreto Aiuti quater riguarda la cessione del credito per tutte le detrazioni edilizie. Salgono da quattro a cinque i possibili passaggi, nel senso che è stata aggiunta un’ulteriore possibilità di cessione verso le banche e gli intermediari abilitati (come le assicurazioni). Quindi, in tutto le possibili cessioni diventano cinque, di cui una libera (verso qualsiasi soggetto, per esempio un’impresa fornitrice), tre solo verso banche e intermediari abilitati e una solo da parte delle banche verso un proprio correntista, che deve essere una Partita IVA.

 

BONUS FACCIATE 2022

 

Ai fini del rilascio della certificazione/ attestazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate per poter beneficiare del Bonus Facciate per gli interventi eseguiti nel 2022 è possibile presentare istanza mediante i Servizi Online alla voce Pratiche Edilizia

 

Nonostante la pratica sia tra quelle presentate al SUE, si informa che il procedimento è in capo al Settore Pianificazione urbanistica.

l'attestazione sarà spedita in formato esclusivamente digitale.

 

Per ulteriori informazioni vai alla pagina Bonus Facciate.

 

Per ulteriori informazioni contattare il Settore pianificazione urbanistica alla seguente email :

 

urbanistica@comune.brescia.it

 

TINTEGGIATURA PROSPETTI

 

A seguito dell’approvazione del Nuovo Regolamento edilizio (REGOLAMENTO EDILIZIO - GIUGNO 2022) al fine di stabilire le tinteggiature dei prospetti in conformità alle prescrizioni di cui al punto 2.2.11 dell'Allegato 2 alle NTA e all'art. 69 del R.E., per il Nucleo storico principale e i Nuclei storici minori e per gli immobili sottoposti a vincolo, sarà necessario inoltrare ”Richiesta per tinteggiature immobili” mediante il portale SUE accessibile dai Servizi Online alla voce Pratiche Edilizia.

Per ulteriori informazioni contattare l'Arch. Lara Scaroni: LScaroni@comune.brescia.it

 

 

 

Novembre 2022

RIFORMA DEL SUPERBONUS (art. 9 DL 176/2022 C.D. Decreto Aiuti Quater)

Condomini

Resta al 110% il Superbonus per interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari (posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche), per lavori già avviati in relazione alle spese sostenute nel 2022, per passare al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025;

Per nuovi progetti in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la CILAS e, per lavori su edifici condominiali, se l’assemblea ha deliberato e approvato l’esecuzione prima della stessa data;

per progetti con demolizione e ricostruzione degli edifici, se al 25 novembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Edifici unifamiliari

Per gli interventi su edifici unifamiliari (villette) e unità immobiliari indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari (villette a schiera e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo resta al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per questi stessi immobili, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sono riammesse al Superbonus nella misura del 90% al verificarsi di tre condizioni:

  1. contribuente proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
  2. unità immobiliare oggetto di interventi adibita ad abitazione principale (prima casa);
  3. reddito familiare non superiore, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, a una certa soglia (da 15.000 euro in su), calcolata applicando un quoziente familiare nei casi di nuclei familiari che più di una persona).

NB: Il Decreto Aiuti Quater prevede anche un nuovo contributo esentasse a favore delle persone fisiche con il requisito di reddito per il Superbonus villette. Un decreto del MEF ne dovrà fissare criteri e regole di erogazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (quindi, entro il 19 gennaio 2023).

 


 

Ultimo aggiornamento

03/04/2024, 09:26