Coronavirus – Lombardia in zona gialla

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Da lunedì 3 gennaio

Data:

17 gennaio 2022

Tempo di lettura:

6 min

Descrizione

​​Da lunedì 3 gennaio 2022, in conseguenza dell’andamento della pandemia, la Lombardia torna in zona gialla. 

Sono in vigore le norme stabilite dal Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (“Misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"), che indica le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle festività. 

? L’utilizzo della certificazione verde rafforzata (super green pass) viene estesa a musei, mostre, parchi tematici e parchi di divertimento, centri sociali, sale gioco, sale scommesse e sale bingo e ristorazione al chiuso al banco. Dall'obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale. 

? Fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) all'aperto anche nelle regioni che si trovano in zona bianca. 

? È vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso, in cinema, teatri e durante gli eventi sportivi. 

? Fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste in piazza all'aperto che implichino assembramenti. Sospese fino al 31 gennaio le attività di discoteche, sale da ballo e assimilabili. 

? A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass viene ridotta a 6 mesi dall'ultima somministrazione del vaccino. 

? Rimane in vigore l’obbligo del tampone per chi arriva dall'estero anche se è vaccinato. È prevista l'effettuazione di tamponi a campione al momento dell'ingresso in Italia dall'estero: in caso di positività, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per 10 giorni. Chi non ha a disposizione un alloggio dove stare in isolamento va nel Covid Hotel. 

? I visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice devono avere la certificazione verde rafforzata (super green pass) ma se non hanno effettuato la terza dose di vaccino devono esibire anche un tampone negativo. 

? Il periodo minimo per la somministrazione del richiamo e della terza dose di vaccino contro il Covid viene ridotto a 4 mesi. 

 

Sono in vigore le misure stabilite dal Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 (“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria) 

? Dal 10 gennaio, e fino a cessazione dello stato di emergenza epidemiologico, l’obbligo di certificazione verde rafforzata (super green pass), che viene rilasciata solo a seguito di vaccinazione o guarigione – per accedere o usufruire dei seguenti servizi o attività: accesso e utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche regionale e locale; servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all’aperto; alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre, fiere, convegni e congressi; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; accesso agli eventi e alle competizioni; piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all’aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); musei e mostre, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; corsi di formazione privati se svolti in presenza.

​​​? Sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per frequentare: spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche; locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili; eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; tutti i mezzi di trasporto 

? Quarantena per i contatti di caso 

La quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 se hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti da Covid-19 da non più di 4 mesi (120 giorni) o se hanno ricevuto la somministrazione della dose ‘booster’ di richiamo. Per tali persone scatta un periodo di auto-sorveglianza in cui: dovranno obbligatoriamente indossare nei 10 giorni successivi all’esposizione mascherine di tipo FFP2, in caso di comparsa di sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La cessazione della quarantena, o dell’auto-sorveglianza sopradescritta, cessa dopo aver effettuato - anche presso centri privati - un test antigenico rapido o molecolare risultato negativo ​


 

 

Ultimo aggiornamento

12/12/2022, 19:34