Coronavirus, i decreti in vigore

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Nuovo decreto fino al 3 maggio - Ecco quali attività possono riaprire da martedì 14 aprile

Data:

16 aprile 2020

Tempo di lettura:

41 min

Descrizione

Martedì 14 aprile potranno riaprire alcune fabbriche, librerie e negozi di vestiti per bambini. Attività commerciali e produttive che possono riprendere l’attività in quanto non rientrano nel nuovo decreto del presidente del Consiglio valido fino al 3 di maggio (https://bit.ly/DPCM_10_aprile).

Alcuni esercizi, come i supermercati, erano ovviamente già aperti nella fase precedente. 


 

Per quanto riguarda la Regione Lombardia entra in vigore la nuova disposizione regionale (https://bit.ly/Ordinanza_Regione_Lombardia_11_aprile), che modifica parzialmente l’ultimo decreto del Governo. In particolare:

📌 Il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria, forniture per ufficio, libri, fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati 

📌 È vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile, latte sfuso e generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, nonché i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione. Coloro che accedono ai distributori automatici devono comunque rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

📌 La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, articoli per l’illuminazione, ferramenta, vernici materiale elettrico e termoidraulico, apparecchiature fotografiche e relativi accessori è vietata nei giorni festivi e prefestivi.

 

Guanti per fare la spesa, orari più lunghi nei supermercati

Tra le misure del decreto, chi fa la spesa dovrà utilizzare guanti monouso e i negozi dovranno fornire gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, anche vicino ai sistemi di pagamento. Ancora, i supermercati dovranno fornire mascherine per i lavoratori e dovranno rispettare orari più lunghi per evitare code e il rischio di assembramenti. Tutti i negozi dovranno fare le pulizie almeno due volte al giorno e i piccoli negozi dovranno prevedere due percorsi diversi per entrate e uscite.


 

In tutto il territorio nazionale, salve le restrizioni imposte dalle regioni, si applicano, tra le altre, le seguenti disposizioni:

📌 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

📌 ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

📌è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

📌 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

📌 è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

📌 non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

📌 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

📌 sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

📌 sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

📌 sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

📌 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

📌 sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

📌 i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

📌 nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

📌 a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università  e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

📌 le amministrazioni  di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;

📌 sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

📌 sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

📌 sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

📌 sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

📌 sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

📌 sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

📌 è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

📌 l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

📌 tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

📌 sono sospese le attività commerciali al dettaglio, atta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

📌 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

📌 sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

📌sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;

📌 gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

📌 restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

📌 il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

📌 fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

📌 si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2;

📌 in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

📌 Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

📌 Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

📌 Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

📌 Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.

📌 È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

📌 Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

📌 Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.

📌 Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

📌 Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

📌Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

📌 Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.

📌 Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

Le attività che possono riaprire il 14 aprile

Allegato 1 

Commercio al dettaglio 

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

 

Allegato 2 

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Allegato 3

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

Silvicoltura ed utilizzo aree forestali

Pesca e acquacoltura

Estrazione di carbone

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

Industrie alimentari

Industria delle bevande

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di

abbigliamento)

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)

Fabbricazione articoli in paglia e materiali da intreccio

Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)

Stampa e riproduzione di supporti registrati

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

Fabbricazione di vetro cavo

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

Fabbricazione di computer e unità periferiche

Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

Fabbricazione di casse funebri

Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05,33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Raccolta, trattamento e fornitura di acquaGestione delle reti fognarie

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture

agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di

combustibili per riscaldamento

Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

Trasporto aereo

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Servizi postali e attività di corriere

Alberghi e strutture simili

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività legali e contabili

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Ricerca scientifica e sviluppo

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Servizi veterinari

Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto

Servizi di vigilanza privata

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Attività di pulizia e disinfestazione

Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzioneautomatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi

interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire

informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque,

nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione

Assistenza sanitaria

Servizi di assistenza sociale residenziale

Assistenza sociale non residenziale

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Organizzazioni e organismi extraterritoriali

 

Ultimo aggiornamento

16/04/2020, 15:18