Dichiarazioni Anticipate di Trattamento

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Legge 22 dicembre 2017 n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

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Anagrafe e stato civile

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Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

In data 31 gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che, all'art. 4, introduce specifica regolamentazione in merito alle DAT.

Cosa sono le DAT

Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. A tale fine può indicare indica una persona di fiducia, denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte dello stesso, avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT, o con atto successivo, che è allegato alla DAT medesima.

La forma delle DAT

Le DAT possono essere redatte nella forma di:

  • atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • scrittura privata che può essere presentata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ovvero presso le strutture sanitarie preposte all'adempimento.

La consegna delle DAT all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica

L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT presentate personalmente dal disponente residente nel Comune.

NON PUO' ricevere le DAT recate da disponenti non residenti.

Le DAT devono essere personalmente presentate dal disponente in originale.

Al momento della presentazione della DAT il disponente presterà o meno il proprio consenso al deposito della disposizione anticipata di trattamento in formato digitale nella Banca Dati Nazionale istituita dal Ministero della Salute.

All'atto della presentazione verrà rilasciata idonea ricevuta da apporre sull'originale: qualora il disponente dichiari il proprio consenso al deposito di una copia digitale della disposizione nella Banca Dati Nazionale, l'originale cartaceo munito di ricevuta verrà restituito dal disponente, qualora, invece, non presti il consenso la DAT in originale verrà depositata e conservata nella Casa Comunale (a tal vengono accuratamente custodite e conservate, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali) e al disponente sarà restituita copia conforme con allegata copia della ricevuta di deposito.

Le DAT ricevute vengono registrate in un ordinato elenco cronologico, appositamente predisposto nel programma informatico in dotazione del Settore, e poi registrate nella banca dati del Ministero della Salute, di cui all'art. 1, comma 418 della L. n. 215/2017.

La Circolare del Ministero dell'Interno 31.1.2020, n. 2, Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" ha disciplinato nello specifico le modalità di raccolta delle copie delle Disposizione anticipate di tattamento nella Banca Dati Nazionale, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dalla Direzione Generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari.

 L'Ufficiale di Stato Civile non autentica la firma apposta in calce alla DAT, limitandosi a verificare che la stessa sia autografa.

 L'Ufficiale di Stato Civile non può partecipare alla redazione della disposizione, né può fornire informazioni od avvisi in merito al contenuto, limitandosi a verificare i presupposti della consegna (cioè l'identità del disponente e la sua residenza anagrafica nel Comune) e a riceverla, come disposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con Circolare dell'8.2.2018, n. 1, a registrarla ed eventualmente, previo consenso, depositarla, come disposto dal Ministero dell'Interno con la Circolare del 31.1.2020, n. 2.

II servizio di ricezione delle DAT si svolge allo sportello n. 12 dell'Ufficio Nascite di questo Comune, presso il Settore Servizi Demografici (Piazza Paolo Sesto - Palazzo Broletto, piano terra), nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08,15 alle ore 12,30;  il Martedì anche di pomeriggio, dalle ore 13,45 alle ore 16,15, previo appuntamento.

Contatti per fissare l'appuntamento

Per informazioni e comunicazioni, gli interessati devono contattare l'Ufficio di Stato Civile di questo Comune, presso il Settore Servizi Demografici (Piazza Paolo Sesto – Palazzo Broletto, piano terra).

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08,15 alle ore 12,30; il Martedì anche di pomeriggio, dalle ore 13,45 alle ore 16,15.

Telefono 030 297.7773 – 030 297.7771 

Indirizzo di posta elettronica: ufficionascite@comune.brescia.it

Posta elettronica certificata: demografici.statocivile@pec.comune.brescia.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento;
  • Art. 1, commi 418-419 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
  • Circolare del Ministero dell'Interno 8.2.2018, n. 1, Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" Prime indicazioni operative.
  • Circolare del Ministero dell'Interno 31.1.2020, n. 2, Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)". Indicazion tecnico-operative.​
Ultimo aggiornamento

06/03/2023, 14:49