Accesso civico contenente dati e documenti ulteriori

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Descrizione breve
Sezione dedicata all'accesso civico di ulteriori documenti e dati

Amministrazione trasparente
Accesso Civico

Descrizione

Descrizione

​​​ ​Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis." ​

Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

I limiti per i quali l'accesso può essere rifiutato, limitato o differito sono previsti dall'art. 5-bis del decreto n. 33 ed oggetto di Linee Guida dell'ANAC.

L'istanza va indirizzata, in alternativa:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

- all'Ufficio relazioni con il pubblico;

- al Settore Segreteria Generale, prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'ufficio competente provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni (eventualmente sentito il Garante per la protezione dei dati personali, laddove vi sia un rilievo su questo tema, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta; durante tale periodo i termine per l'adozione del provvedimento da parte del citato responsabile è sospeso). Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR.​

Si veda in proposito la modulistica allegata che può  essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.brescia.it.

L'istanza di accesso generalizzato può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici. Gli indirizzi sono reperibili nella sezione Organizzazione, Articolazione degli uffici​.

Ultimo aggiornamento

29/02/2024, 16:02