IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Premesso:
□ che l’attività di monitoraggio effettuata negli anni scorsi dall'ASL di Brescia nel territorio cittadino ha fatto riscontrare la presenza della zanzara tigre in diverse zone della città;
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che si rende necessario attuare una serie di interventi, finalizzati alla tutela della salute dei cittadini, che tendano alla riduzione della presenza di questo insetto nell'ambiente urbano;
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che l’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare ciclicamente interventi larvicidi ed adulticidi nelle aree pubbliche;
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che ai fini del contenimento dell’infestazione è importante che anche negli spazi privati del territorio comunale siano messe in atto le necessarie azioni di carattere preventivo;
Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile ad ottobre;
Ritenuto di adottare, per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre 2011, adeguate misure per la prevenzione dei disagi alla cittadinanza e per la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
Visti:
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il Regolamento locale d'igiene;
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l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27.7.1934 n.1265;
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la Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
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gli artt. 50 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000;
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la delega in data 8.5.2008 con cui il Sindaco ha definito le competenze dirigenziali relativamente alle ordinanze;
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lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
ORDINA
1. su tutto il territorio comunale:
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di evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa depositarsi acqua piovana;
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di svuotare l'acqua eventualmente depositatasi nei precitati contenitori provvedendo alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d’acqua oppure procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera/coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l'acqua nei tombini;
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di trattare l'acqua dei tombini di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata utilizzando prodotti larvicidi - con mezzi propri o avvalendosi di imprese di disinfestazione - e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento;
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di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
2. a tutti i conduttori di orti:
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di privilegiare l’annaffiatura diretta con pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare dopo l'uso;
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di disporre contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo tale da evitare la formazione di depositi d'acqua in caso di pioggia;
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di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
3. ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:
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di adottare tutte le misure necessarie per evitare che nei materiali si formino depositi d'acqua. Si dovrà ad esempio prevedere lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure, in caso di sistemazione all'aperto, disporne la copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso per impedire depositi d'acqua in pieghe e avvallamenti o lo svuotamento in caso di pioggia;
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di assicurare che i materiali stoccati all'aperto, per i quali non sia possibile intervenire nel modo sopraccitato, siano oggetto di trattamento di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da effettuarsi ogni 20 giorni;
4. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita:
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di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali accumuli d'acqua, al coperto o in container dotati di chiusura oppure, in caso di sistemazione all'aperto, disporli a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati in modo tale da evitare depositi d'acqua;
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di provvedere con prodotti larvicidi al trattamento di disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni, qualora non sia possibile intervenire nel modo sopraccitato;
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di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni inutilizzabili per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario concordando, con le imprese di smaltimento, il ritiro nel più breve tempo possibile;
5. ai responsabili dei cantieri:
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di evitare depositi d’acqua in bidoni e altri contenitori. Qualora, tuttavia, l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di una copertura ben fissata oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
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di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare depositi d'acqua, anche in caso di sospensione dell'attività del cantiere;
AVVERTE
che l’inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.7/bis del D.Lgs. 267/2000 che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. DEMANDA al Settore Vigilanza - Corpo di Polizia Municipale - il controllo del rispetto del contenuto del presente atto.