tutela dell'ambiente
ordinanza zanzara tigre per l'anno 2007
immagine zanzara tigre
ordinanza emessa dal Settore Ambiente ed Ecologia per la lotta alla zanzara tigre per l'anno 2007

Brescia, lì 21.2.2007

Prot. n° 0007456/07


IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso: 

  • che la campagna di monitoraggio effettuata dall'ASL di Brescia mediante posizionamento di ovitrappole sul territorio cittadino, ha fatto riscontrare la presenza di Aedes Albopictus (zanzara tigre) in diverse zone della città;
  • che si rende necessario attuare una serie di interventi, finalizzati alla tutela della salute dei cittadini, che tendano alla riduzione della presenza di questo insetto nell'ambiente urbano;
  • che è necessario ai fini del controllo di tale infestazione, conseguire l'obiettivo di un più esteso intervento larvicida negli spazi privati del territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l'Amministrazione eseguirà le opere di bonifica in quelli pubblici;

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a ottobre;

Ritenuto di adottare per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 2007 adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;

Visti:

  • il Regolamento locale d'igiene;
  • I'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27.7.1934, n.1265;
  • la Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
  • gli artt. 50 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
  • la delega datata 10.3.2004 con cui il Sindaco ha definito le competenze dirigenziali relativamente alle ordinanze;
  • lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

1. a tutti i cittadini ed agli Amministratori condominiali:

    • evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
    • procedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta negli stessi e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l'acqua nei tombini;
    • trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti larvicidi da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento;
    • pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio dei ciclo di trattamento larvicida;
    • introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;

2. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

    • assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

3. a tutti i conduttori di orti:

    • privilegiare la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
    • sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
    • chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

    • adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
    • assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni, o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale:

    • stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
    • provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
    • non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

6. ai responsabili dei cantieri:

    • evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
    • sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
    • provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

AVVERTE

che l'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DEMANDA

al Settore Vigilanza - Corpo di Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine il controllo del rispetto del contenuto del presente atto.

Il Responsabile di Settore 
(Ing. Angelantonio Capretti)