sportello unico edilizia

Autorizzazione paesaggistica

La procedura semplificata in sintesi

Il 10 settembre 2010 è entrato in vigore il D.P.R. 09/07/2010, n. 139, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26/08/2010, recante un regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Il provvedimento è emanato in base all'art. 146, comma 9, del D. Lgs. 42/2004, il quale prevede appunto che con regolamento siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi ritenuti di lieve entità che sono tassativamente elencati nell’Allegato I al D.P.R. in oggetto.

Quanto alla procedura, in estrema sintesi, è in primo luogo prevista una semplificazione dal punto di vista documentale, in quanto l'istanza presentata (mod. E252 in allegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda tipo (in allegato), da un tecnico abilitato, che dovrà attestare anche la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica. Viene quindi esclusa l'applicazione del D.P.C.M. 12/12/2005, che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, fatta eccezione per la scheda, allegata al suddetto D.P.C.M., da utilizzare per la presentazione dell'istanza.
Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in oggetto, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Quanto alla procedura, è prevista una prima verifica in ordine alla applicabilità o meno della modalità semplificata, nonché una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di esito positivo si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, con rigetto immediato della domanda nel caso in cui l'amministrazione competente esprima valutazione negativa.
In caso invece di valutazione positiva della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione invia la pratica al soprintendente, che può in alternativa esprimere parere favorevole vincolante, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione, ovvero rigettare direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale.
Il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio, nel caso in cui l'area interessata sia assoggettata ad un vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio. In questo caso la titolarità del provvedimento di rigetto dell'istanza resta comunque in capo all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi ordinari.