ALIQUOTE E DETRAZIONI
- Aliquota di base: 7,6‰ applicabile ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi più sotto indicati.
- Aliquota di base per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli assegnatari degli alloggi dell’ALER: 7,6‰ con detrazione di € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare.
- Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze: 4‰ con detrazione di € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Aliquota ridotta per il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale (anche se non proprietario): 4‰ con detrazione di € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare.
Nei casi di aliquota base per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli assegnatari degli alloggi dell’ALER, di aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze anche per il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio che non abbia compiuto il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo della detrazione per i figli non può superare la somma di € 400,00. La detrazione complessiva può essere al massimo pari a € 600,00.
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2‰
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico artistico;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per ragioni non superabili con interventi di manutenzione. Per aver diritto alla riduzione è necessario presentare l’istanza al Settore Tributi del Comune allegando idonea documentazione alla domanda.
TERMINI DI VERSAMENTO
- entro il 18 giugno 2012: acconto pari al 50% dell’imposta dovuta (30% per il pagamento relativo a fabbricati rurali ad uso strumentale) o il 33% se il pagamento avviene in tre rate solo per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- entro il 17 settembre 2012: seconda rata per le abitazioni principali e relative pertinenze pari al 33% dell’imposta dovuta;
- entro il 17 dicembre 2012: saldo pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto e/o la seconda rata già versata in settembre.
Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 18.6.2012. In tal caso, si evidenzia che, qualora il Comune provveda ad aumentare le aliquote entro il 30.9.2012, come previsto dalla normativa, si dovrà provvedere al versamento del conguaglio entro il 17.12.2012.
Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012, il versamento viene effettuato in unica soluzione entro il 17.12.2012.
Nel caso di omesso pagamento entro i termini sopra indicati oppure nel caso di versamento in ritardo, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione (entro un anno dal mancato pagamento) utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso applicando all’imposta dovuta le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge.
L’ufficio è a disposizione del contribuente per le consulenze riguardanti il calcolo dell’imposta e le dichiarazioni di variazione, purché l’interessato si presenti allo sportello munito della visura catastale o dell’atto di compravendita (rogito notarile).
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato mediante modello F24 disponibile presso banche ed uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente.
Con il mod. F24 possono essere compensati eventuali crediti del contribuente relativi ad altri tributi erariali, locali ed a contributi previdenziali ed assicurativi che, in questo modo, sono utilizzati per il pagamento dell’IMU fino al suo azzeramento.
Contestualmente al pagamento dell’imposta di competenza comunale, con il modello F24 sarà versata anche la quota di competenza dello Stato che è pari alla metà dell'imposta ottenuta applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base del 7,6 per mille.
Per il versamento dell’IMU a favore del Comune di Brescia si devono indicare i seguenti codici:
Codice comune B157
Codice tributo “COMUNE”:
- abitazione principale 3912
- fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
- terreni 3914
- aree fabbricabili 3916
- altri fabbricati 3918
Codice tributo “STATO”:
- terreni 3915
- aree fabbricabili 3917
- altri fabbricati 3919
N.B. - la casella “rateazione” non va compilata;
- la casella “detrazione” conterrà sia la detrazione base pari a € 200,00 che quella aggiuntiva
di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni convivente con il contribuente;
- per il ravvedimento operoso va barrata la sola casella “ravvedimento” e non va indicato
né il codice delle sanzioni né quello degli interessi, ma soltanto il codice tributo di riferimento.
Non c’è obbligo di versamento se l’imposta annuale a favore del Comune è pari o inferiore a Euro 10,00.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Tabella riassuntiva delle principali aliquote e detrazioni
| Tipologie |
Aliquote |
Detrazioni |
| aliquota base |
7,6‰ |
|
| abitazione principale + pertinenze dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa |
7,6‰ |
€ 200,00 * |
| abitazione principale + pertinenze degli assegnatari degli alloggi dell’ALER |
7,6‰ |
€ 200,00 * |
| abitazione principale + pertinenze |
4‰ |
€ 200,00 * |
| abitazione principale + pertinenze per coniuge assegnatario ex casa coniugale |
4‰ |
€ 200,00 * |
| fabbricati rurali ad uso strumentale |
2‰ |
|
(*) La detrazione prevista pari a € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio che non abbia compiuto il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo della detrazione per i figli non può superare la somma di € 400,00. La detrazione complessiva può essere al massimo pari a € 600,00.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Brescia, Piazzale della Repubblica n. 1 ed ai seguenti numeri telefonici: 030/297.7682 - 030/297.7671, negli orari di seguito indicati:
Mattino lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.45
mercoledì dalle 9.00 alle 14.00
Pomeriggio lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.45
Nel periodo dal 16.5.2012 al 15.6.2012 e dal 16.11.2012 al 15.12.2012 l’ufficio sarà aperto anche:
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 15.45
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 15.00
sabato 16.6.2012 e 15.12.2012 dalle 9.00 alle 12.00
Ulteriori informazioni possono essere reperite sui siti www.comune.brescia.it/tributi e www.finanze.it