assistenza sanitaria non comunitari regolari
cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
categorie e documenti

1. Categorie con diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale

Ai sensi dell’art. 34 D.L. 25/7/98 n. 286 c. 1 e 2 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e D.L. 9/9/2002 n.- 195 “Disposizioni urgenti
in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”, le categorie di stranieri non
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
che possono essere obbligatoriamente iscritte
(gratuitamente) al Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), sono le seguenti:

  • cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per:
  • cittadini stranieri non comunitari che richiedono il rinnovo del permesso di soggiorno per i suddetti
    motivi ed i familiari a loro carico che fruiscono degli stessi diritti rispetto alla iscrizione al S.S.R. (art. 34 c. 2 D.L. 25/7/98 n. 286 – D.L. 9/9/2002 n. 195);
  • cittadini stranieri non comunitari che hanno richiesto il permesso di soggiorno per "inserimento nel
    mercato del lavoro", qualora siano iscritti nelle liste di collocamento, o già occupati, che rientrano nella fattispecie dei cittadini regolarmente iscritti.

Possono, inoltre, fruire dell’iscrizione facoltativa al S.S.R. alcune categorie di stranieri in possesso di
permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi rilasciato per motivi diversi da quelli previsti per
l’iscrizione obbligatoria (vedi scheda 11).

Inoltre, per alcune categorie di cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, non è prevista l’iscrizione al S.S.R. pur avendo titolo ad effettuare le prestazioni sanitarie
richieste (vedi scheda 12)

2. Decorrenza del diritto all'assistenza sanitaria

Il diritto all’assistenza sanitaria decorre a partire dal momento della presentazione della domanda per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per i motivi sopra indicati pur in assenza di iscrizione al
S.S.R.; l’iscrizione al S.S.R. avviene con le modalità più oltre descritte.

3. Documenti necessari per l'iscrizione al S.S.R.

  • Cittadino residente e familiari
    Ha diritto alla iscrizione al S.S.R. ed alla scelta del medico di famiglia con durata pari alla validità del permesso di soggiorno.
    Documenti necessari:
    • certificato di residenza o stato di famiglia (o AUTOCERTIFICAZIONI)
  • Cittadino con dimora abituale ovvero cittadino non residente, e i suoi familiari
    Hanno diritto all’iscrizione al S.S.R. ed alla scelta del medico di famiglia per un periodo non superiore ad un anno salvo diversa durata indicata sul permesso di soggiorno.
    Documenti necessari:
    • dichiarazione di domicilio o autocertificazione attestante il domicilio, qualora sia in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia;
    • dichiarazione di ospitalità o autocertificazione di domicilio e dichiarazione del datore di lavoro (o ultima busta paga o iscrizione alle liste di collocamento) qualora sia dimorante nel territorio dell’ASL di Brescia ma sia in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da Questure di altre province nazionali.


4. Dichiarazioni sostitutive

I cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono produrre le dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Casi più comuni: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, nascita del figlio, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.


5. Residenza e domicilio

Il cittadino in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi previsti, è tenuto a richiedere
l’iscrizione al S.S.R. per sé e per i familiari a carico, presso l’ASL ove ha residenza, ovvero, presso l’ASL
ove ha abituale dimora.
Per i cittadini stranieri non comunitari domiciliati nell’ASL di Brescia, ogni variazione di domicilio che
avvenga nella stessa ASL, deve essere comunicata allo Sportello Distrettuale che ha rilasciato la
precedente iscrizione.

6. Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale

Coincide con il periodo di validità del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino
straniero non comunitario, per avere titolo alla assistenza sanitaria, deve provvedere al rinnovo.
Per evitare discontinuità nell’assistenza sanitaria e consentire al cittadino di regolarizzare la propria
posizione, l’iscrizione al S.S.R. viene automaticamente prorogata di anno oltre la data di scadenza del
permesso di soggiorno.
In tale lasso temporale il cittadino non comunitario deve provvedere alla regolarizzazione delle propria posizione.

Il diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale cessa per:

  • mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
  • revoca o annullamento del permesso di soggiorno;
  • espulsione del cittadino straniero non comunitario

salvo che per tali casi l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso
contro i suddetti provvedimenti.

I cittadini stranieri non comunitari in possesso della carta di soggiorno hanno diritto ad un’iscrizione a
tempo indeterminato salvo diversa scadenza indicata sulla carta di soggiorno (magnetica o cartacea).

7. Codifica sistema informativo

I cittadini stranieri non comunitari obbligatoriamente iscritti al S.S.R. sono individuati nell’anagrafe
regionale degli assistiti con il codice di categoria “347”.

8. Rinnovo dell'iscrizione al S.S.R.

I cittadini stranieri non comunitari con permesso di soggiorno scaduto, o che siano in attesa del rilascio
della CARTA DI SOGGIORNO, che rientrino nelle tipologie di cui sopra, mantengono l’iscrizione al S.S.R.
fino alla presentazione del permesso di soggiorno rinnovato (indicativamente proroga dell’iscrizione per
un anno ulteriormente rinnovabile di anno in anno anche in considerazione dei prolungati tempi di rilascio
del Permesso di Soggiorno da parte della Questura), ovvero l’iscrizione decade nei casi di cui al punto 6.

Documenti necessari:

  1. documento di identità
  2. ricevuta della richiesta di rinnovo agli enti preposti e, se in possesso, il precedente permesso di
    soggiorno.

I cittadini non comunitari sono tenuti al rispetto dei termini previsti per la presentazione della istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno agli uffici competenti: 30, 60, o 90 giorni prima della scadenza, in
base alle diverse fattispecie art. 5 c. 4 del D.L. 286/98.

9. Assistenza sanitaria per i familiari

I figli minori di cittadini non comunitari appartenenti alle categorie di cui sopra, così come i nuovi nati,
possono essere iscritti al S.S.R. per il periodo pari alla durata indicata sul permesso di soggiorno dei
genitori.

10. Tipologia di prestazioni sanitarie erogabili 

I cittadini stranieri non comunitari iscritti al S.S.R. hanno diritto a parità di condizioni con il cittadino
italiano a tutte le forme di assistenza sanitaria previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.
L’art. 39 della Legge 6 marzo 1998 n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”, prevedendo anche per l’assistenza sociale l’equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri
titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i
minori iscritti nella loro carta di soggiorno, consente agli stessi, qualora ne facciano richiesta, di essere
sottoposti a visita di accertamento dell’invalidità civile ai fini dell’ottenimento delle prestazioni sanitarie
connesse allo status di invalidità civile.

11. Assistenza sanitaria in caso di temporaneo soggiorno stato estero

Con decorrenza 1° giugno 2003 la normativa relativa a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie
professionali, contenuta nei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e 574/72, così come
modificati ed integrati, trova applicazione anche in favore delle predette categorie di cittadini stranieri
non comunitari che siano residenti o dimoranti nel nostro territorio.
La condizione prevista è che i medesimi versino in situazione di soggiorno legale nel nostro Paese e
risultino regolarmente iscritti negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali.
Tutto ciò si intende limitato ai soli Paesi dell’Unione Europea, con esclusione dei Paesi aderenti allo Spazio
Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein, Islanda) e della Svizzera.
Il documento necessario per usufruire dell’assistenza sanitaria durante un temporaneo soggiorno
all’estero è il possesso della tessera TEAM.