art. 8 - Provvedimenti di cessazione, sospensione e sanzioni
- Nel caso di accertata attività di acconciatore in assenza della dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 5, il Responsabile del Settore Sportelli dell’edilizia e delle imprese adotta ordinanza di cessazione immediata dell’attività stessa.
- Ove sia accertata, successivamente all’inizio attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l’attività viene svolta o la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il Responsabile del Settore Sportelli dell’edilizia e delle imprese sospende con ordinanza l’esercizio dell’attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.
- Salvo che altra norma preveda diversa sanzione, il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l’applicazione di una sanzione da Euro 80,00 a Euro 500,00.