regolamento per la disciplina dell'attività di acconciatore
regolamento per la disciplina dell'attività di acconciatore

art. 8 - Provvedimenti di cessazione, sospensione e sanzioni

  1. Nel caso di accertata attività di acconciatore  in assenza della dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 5, il Responsabile del Settore Sportelli dell’edilizia e delle imprese adotta ordinanza di cessazione immediata dell’attività stessa.
  2. Ove sia accertata, successivamente all’inizio attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l’attività viene svolta o la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il Responsabile del Settore Sportelli dell’edilizia e delle imprese sospende con ordinanza l’esercizio dell’attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.
  3. Salvo che altra norma preveda diversa sanzione, il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l’applicazione di una sanzione da Euro 80,00 a Euro 500,00.