costruire o sistemare immobili
rilancio edilizia L.R. 13/2009

misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia. Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia: applicazione della legge della Regione Lombardia  16 luglio 2009 n. 13

La Regione Lombardia, in data 14 luglio 2009, ha approvato la Legge n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio urbanistico della Lombardia”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, 2° supplemento ordinario al n. 28 del 17 luglio 2009.
La Regione ,in questo modo, attua l’intesa sottoscritta il 1° aprile 2009 in sede di Conferenza unificata con la quale il Governo, le Regioni e gli Enti locali si sono impegnati a “favorire iniziative volte al rilancio dell’economia, rispondente anche ai bisogni abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell’attività edilizia”.

Si tratta di una legge di carattere straordinario la cui applicazione dura 18 mesi, 24 per gli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, finalizzata al rilancio edilizio, al risparmio energetico e al sostegno del comparto economico interessato, oltre che a rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie.

I criteri generali di impostazione della legge, oltre al diretto raccordo con quanto previsto nell’Intesa, sono:

  • l’applicazione della legge per un periodo di 18 mesi dal 16 ottobre 2009;
  • la possibilità di deroga alle previsioni dei piani urbanistici comunali, negli aspetti quantitativi ma nel rispetto delle destinazioni d’uso stabilite dai piani stessi;
  • l’esclusione delle aree di rilievo naturalistico-ambientale dalla applicazione delle disposizioni di legge;
  • la previsione, per gli interventi ammessi, di qualificati requisiti di risparmio energetico;
  • la possibilità di intervento anche sugli edifici rurali, con le opportune cautele;
  • la facoltà per i Comuni di individuare motivatamente parti del proprio territorio in cui non applicare le disposizioni di legge, entro il 15 ottobre 2009.

I contenuti essenziali della nuova legge, che si applica dal 16 ottobre 2009, sono:

  • promozione del recupero e del riutilizzo degli spazi edilizi attualmente inutilizzati, sottoutilizzati e degradati a fini residenziali e di servizi e attività compatibili con la residenza;
  • possibilità di ampliamento del 20% degli edifici residenziali esistenti, mono-bifamiliari o di volumetria inferiore a 1200 mc, ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento;
  • possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti con un incremento sino al 35% del volume, ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento e con elevate prestazioni energetiche e ambientali;
  • possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici industriali e artigianali esistenti con un incremento sino al 35% del volume, se ubicati in zone specificamente individuate dai Comuni;
  • sostituzione di edifici residenziali incompatibili con le caratteristiche dei centri storici;
  • riqualificazione di quartieri di edilizia pubblica, con la possibilità di realizzare nuovi edifici avviando azioni di recupero energetico ed ambientale.

Gli ambiti di intervento della nuova Legge sono:

  • Utilizzo del patrimonio edilizio esistente
  • Ampliamento di edifici esistenti
  • Sostituzione di edifici esistenti
  • Riqualificazione di quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica

Il Comune di Brescia, con Del. di Consiglio comunale  n. 196 del 12.10.2009 PG 53496, nell’ambito delle facoltà concesse e prescritte dalla Legge ha deliberato i seguenti principi:

  1. Ampliamento degli ambiti territoriali di applicazione (art. 3, comma 5)
    Sono inserite nell’ambito dell’applicazione della legge, le zone artigianali e produttive consolidate, da confermare e potenziare, nelle quali gli interventi di cui all’art.3, comma 5, della succitata legge non comportano un insostenibile aumento del livello di pressione ambientale ed urbanistica della città. Dette aree caratterizzate da strutture artigianali e produttive medio piccole e già dotate di ampia viabilità e aree di parcheggio e sosta, per contro, possono costituire un fattore di positiva riqualificazione, sia urbanistica che degli ambienti di lavoro. Tali aree sono individuate con apposita colorazione blu nell’allegata planimetria. 
  2. Incentivazione degli interventi tramite la riduzione dei contributi di costruzione (art. 5, comma 4)
    La riduzione dei contributi di costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) viene graduata in funzione dei tipi di interventi definiti dalla L.R. 13/2009 e del livello di perseguimento degli obiettivi fondamentali della riqualificazione urbanistico-edilizia, del risparmio energetico della sicurezza antisismica nel modo seguente:
    1. interventi di e recupero funzionale di cui all’art.2:
      riduzione tariffe del 10%
    2. interventi di solo ampliamento di cui all’art. 3, comma 1:
      riduzione tariffe del 30%
      riduzione tariffe del 50% nel caso in cui l’ampliamento non comporti aumento delle unità immobiliari
    3. interventi di sostituzione con ampliamento di cui all’art. 3, comma 3, comma 4 e comma 5:
      riduzione tariffe del 50%
    4. interventi speciali di riqualificazione urbana
      nelle aree individuate nella planimetria allegata con, perimetro blu, considerate anche le esigenze di rivitalizzazione sociale delle aree in questione: esenzione totale dei contributi di costruzione.
      Il beneficio dell’esonero non sarà riconosciuto ai proprietari degli immobili nei confronti dei quali, successivamente alla data dell’1.1.2000 e fino alla data di presentazione dell’istanza tesa all’applicazione della L.R. 13/09, siano state emanate ordinanze ordinarie e/o contingibili ed urgenti non ottemperate nei modi e tempi previsti per degrado igienico sanitario e/o strutturale dell’edificio ovvero di una o più unità immobiliari dello stesso. Parimenti saranno esclusi dal beneficio tutti i soggetti proprietari degli immobili che, sia pure non degradati strutturalmente, presentino situazioni di sovraffollamento, degrado sociale, irregolarità documentate da esposti e riscontri da parte delle autorità preposte all’ordine pubblico.
  3. Ambiti di esclusione (art. 5, comma 6)
    Sono esclusi dall’applicazione della norma:
    1. il centro storico ed i nuclei urbani di antica formazione, come individuati nella planimetria allegata - colore marrone. L’esclusione è motivata dal fatto che in tali nuclei L’Amministrazione si riserva di effettuare un’analisi più puntuale (in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali) al fine di individuare situazioni in cui interventi di trasformazione su aree attualmente occupate da edifici o complessi incongrui rispetto ai valori paesistici e architettonici del contesto, potrebbe consentire di conseguire, oltre agli obbiettivi di riqualificazione edilizia previsti dalla legge, anche implementazione degli spazi da destinare a servizi e/o infrastrutture la cui dotazione è in tali ambiti generalmente carente;
    2. le Aree di Trasformazione nelle quali devono essere reperite le aree a standard, non ancora oggetto di convenzionamento, individuate nella planimetria allegata – colore rosso. Tali aree, infatti, qualora trasformate per mezzo dell’applicazione della L.R. 13/2009, non potrebbero più svolgere la funzione strategica, in termini di dotazioni di aree pubbliche, così come individuate dallo strumento urbanistico vigente.
  4. Prescrizioni specifiche su parcheggi e verde
    Gli interventi disciplinati dall’art. 3, comma 3 e 4, L.R. 13/2009, inerenti la sostituzione di edifici esistenti, con o senza bonus volumetrico, dovranno garantire la dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura minima di un box o posto macchina per alloggio.
    Per quanto riguarda, invece, il parametro del verde profondo, si precisa che nelle fattispecie di cui sopra questo dovrà essere garantito nei limiti delle oggettive possibilità del lotto.
  5. Case a schiera
    In riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera a), esclusivamente ai fini di applicazione della L.R. 13/09, si precisa che le case a schiera, in quanto unità immobiliari con autonomia di accesso e di distribuzione interna (orizzontale e verticale su più livelli), con pertinenze esclusive e prive di parti comuni intese come cortili, giardini, portici e logge, sono da intendersi quali edifici unifamiliari, fatto salvo il rispetto del codice civile e delle leggi per la tutela di terzi;

Disposizioni inerenti la procedura per la realizzazione degli interventi
 
Gli interventi previsti dall’art. 2 L.R. 13/2009 (Utilizzo del patrimonio edilizio esistente) possono essere realizzati sulla base della DIA ai sensi dell’art. 42 L.R.12/2005.

Gli interventi previsti dall’art. 3 L.R. 13/2009 (Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti), ricadendo, per il Comune di Brescia, nella zona sismica 3,  devono essere realizzati sulla base di permesso di costruire ai sensi dell’art. 38 L.R.12/2005.
Gli interventi di cui all’art 3 comma 4 L.R. 13/2009 realizzati in zona A (non evidenziata con il colore marrone nella planimetria allegata), sono realizzati sulla base di permesso di costruire subordinato al parere vincolante, se reso in senso negativo, delle commissioni regionali di cui all’art. 78 L.R. 12/2005.
Tali interventi riguardano la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali del centri storici e nuclei nei quali si trovano.
Per detti interventi il Comune, ricevuta la richiesta di permesso di costruire, richiede ed attende il prescritto parere alla Commissione Regionale di cui sopra, la quale deve esprimersi nel termine di 60 giorni, decorsi infruttuosamente  i quali si intende reso in senso negativo.

Le denunce di inizio attività ed i permessi di costruire devono essere presentati entro 18 mesi dal 16 ottobre 2009. L’inizio lavori dovrà essere comunicato entro l’anno e la fine lavori entro 3 anni dall’inizio.

Gli interventi previsti dall’art. 4 L.R. 13/2009 (Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica) devono essere realizzati sulla base di permesso di costruire ai sensi dell’art. 38 L.R..12/2005 e presentati entro 24 mesi dal 16 ottobre 2009.

Tutti gli interventi sono soggetti al parere della Commissione per il Paesaggio del Comune di Brescia per la valutazione di impatto paesistico, per tale motivo deve essere prodotta la scheda di valutazione dell’impatto.

La normativa prevista dalla L.R.13/2009 riveste carattere di straordinarietà e non si sostituisce alla disciplina ordinaria in materia edilizia che, pertanto, rimane in vigore. E’ lasciata al cittadino la facoltà di scegliere la procedura più opportuna relativamente all’intervento che intende realizzare, fermo restando che le discipline sono alternative tra loro e che, nell’ambito di applicazione della stessa  L.13/2009 gli interventi previsti,rispettivamente ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 sono alternativi e non cumulabili tra loro.

Modalità operative:
Dal 16 ottobre i cittadini e/o tecnici  possono rivolgersi presso il Comune di Brescia, Settore Edilizia, Via Marconi n. 12  al Tecnico di Turno , piano 1° - stanza n. 23 – secondo le seguenti modalità:

  • Dalle 9.00 alle 10.30 dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico al n. 030 2978500 per sottoporre pratiche edilizie corredate già da progetti tecnici
  • Dalle 10.30 alle 12.00 senza prenotazione ad ingresso libero per informazioni sia di carattere generale che tecniche

Informazioni e presentazione delle pratiche relative, invece, all’applicazione della L 167/62 – edilizia convenzionata nell’ambito dei piani di edilizia economica e popolare –vanno richieste a

Settore Piani di zona
sig.ra Rota Elisabetta
via Marconi n. 12 – Piano 2
tel 030 2978569

  • tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
  • lunedì e mercoledì pomeriggio anche dalle ore 14.00 alle ore 15.45