Per esercitare l'attività di pubblico spettacolo e intrattenimento è necessario ottenere licenza di pubblico spettacolo rilasciata, ai sensi degli artt. 68-69 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), dagli uffici comunali nel cui territorio si svolge l'attività.
Il rilascio dell'indicata licenza è subordinato, ai sensi dell'art. 80 del predetto regio decreto, alla verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività e/o delle strutture e attrezzature allestite, anche solo temporaneamente, per il suo esercizio.
INDIVIDUAZIONE ISTRUTTORIA per l'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S.
(R.D. 773/1931 - Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)
- Locali/aree di pubblico spettacolo con capienza massima di 99 spettatori (in strutture fisse o temporanee): Presentazione relazione tecnico-illustrativa, completa di planimetria, redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale degli Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti Industriali.
- Locali/aree di pubblico spettacolo con capienza da 100 a 200 spettatori (in strutture fisse o temporanee): Parere di idoneità espresso dalla Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) in sede di esame progetto e presentazione di relazione tecnico-illustrativa, completa di planimetria, redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale degli Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti Industriali per la verifica in sopralluogo.
- Locali/aree di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 spettatori e fino a 5000 (in strutture fisse o temporanee): Parere di idoneità espresso da parte della Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) mediante l'esame progetto e la realizzazione di sopralluogo.
- Locali/aree di pubblico spettacolo con capienza superiore a 5000 spettatori (in strutture fisse o temporanee) Parere di idoneità espresso da parte della Commissione Provinciale di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CPVLPS) mediante l'esame progetto e la realizzazione di sopralluogo.
Per l'espressione del parere di idoneità sui locali di pubblico spettacolo e/o sulle strutture allestite (di cui ai punti 2. e 3. su indicati) sono istituite apposite commissioni di vigilanza perviste dall'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940).
Gli artt. 141/bis e 142 del citato decreto definiscono la composizione e le competenze delle diverse commissioni, dando, altresì, indicazioni sulle modalità di espressione dei relativi pareri.
RIFERIMENTI NORMATIVI
R.D. 06.05.1940 n. 636 (Regolamento di attuazione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
R.D. 18.06.1931 N. 773 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
D.M. 19.08.1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo)
D.M. 18.03.1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi).
Per ulteriori informazioni in materia di prevenzione incendi è possibile consultare il sito internet www.vvfbrescia.it
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Via Donegani,10
tel: 030 2978894 fax 030 2978892
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Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
il martedì dalle 14.00 alle 16.00