L'imposta si calcola applicando al valore dell'immobile la corrispondente aliquota.
Per i TERRENI AGRICOLI il valore è costituito dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i FABBRICATI il valore è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata:
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.)
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per le AREE FABBRICABILI il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato con riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai prezzi medi rilevati sul mercato.
Il Comune di Brescia con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1288/52584 P.G. del 13.12.2006, avvalendosi della facoltà attribuita dall'art. 59, 1° comma, lett. g) del D. Lgs. n. 446/1997, ha determinato i valori venali in comune commercio a cui il contribuente può fare riferimento per la determinazione dell'ICI dovuta dal'anno 2007, confermando le modalità di applicazione dei criteri indicati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1138/51539 P.G. del 10.12.2004.
Qualora l'imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato nella suddetta deliberazione, il contribuente non potrà essere oggetto di ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio.
L'allegato a pie' pagina contiene una serie di ESEMPI utili per un corretto calcolo dell’imposta (attualmente non disponibili per l'anno 2008). I conteggi si riferiscono all’anno intero con possesso al 100%, per cui si raccomanda di ragguagliare gli importi ai mesi ed alla percentuale di possesso.
Dal 2002 la DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE si ripartisce nella stessa misura della percentuale di possesso dei contitolari coabitanti. Di seguito presentiamo alcuni esempi:
- abitazione principale posseduta da Tizio, Caio e Sempronio, in parti uguali (33,33/%) e abitata da tutti e tre: la detrazione spetta in parti uguali a tutti e tre;
- abitazione principale posseduta da Tizio, Caio e Sempronio, in parti uguali (33,33/%) ma abitata solo da Caio: la detrazione spetta tutta a Caio (100%) in quanto per Tizio e Sempronio non è abitazione principale;
- abitazione principale posseduta da Tizio, Caio e Sempronio, in parti uguali (33,33/%) ma abitata solo da Caio e Sempronio: la detrazione spetta in parti uguali (50%) a Caio e Sempronio in quanto per Tizio non è abitazione principale;
- abitazione principale posseduta da Tizio (10%), Caio (30%) e Sempronio (60%), abitata da tutti e tre: la detrazione spetta in base alla percentuale di possesso, 10% a Tizio, 30% a Caio, 60% a Sempronio;
- abitazione principale posseduta da Tizio (10%), Caio (30%) e Sempronio(60%), abitata solo da Caio: la detrazione spetta tutta a Caio (100%) in quanto per Tizio e Sempronio non è abitazione principale;
- abitazione principale posseduta da Tizio (10%), Caio (30%), e Sempronio(60%), abitata solo da Caio e Sempronio: la detrazione spetta soltanto a Caio e Sempronio in quanto per Tizio non è abitazione principale; a Caio spetta il 33,33%, cioè 100/(30+60)x30; mentre a Sempronio spetta il 66,67%, cioè 100/(30+60)x60.
form per il calcolo dell'ICI