| stato |
unione europea |
| genere |
decisione |
| autore |
consiglio dell'Unione Europea |
| numero |
94/795/GAI |
| data emissione |
30.11.1994 |
| data archiviazione |
7.10.1997 |
| riproduzione |
completa |
Legislazione comunitaria in vigore
94/795/GAI: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 19/12/1994 PAG. 0001 - 0003
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1994 relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (94/795/GAI)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania, considerando che ai sensi dell'articolo K.1, punto 3 del trattato sull'Unione europea la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi è considerata questione di interesse comune per gli Stati membri; considerando che tale politica comprende in particolare la fissazione delle condizioni di entrata e circolazione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri conformemente all'articolo K.1, punto 3, lettera a); considerando che la concessione di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari residenti legalmente nell'Unione europea è espressione della politica seguita dagli Stati membri ai fini di una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi,
DECIDE:
Articolo 1
- Uno Stato membro non richiede il visto a uno scolaro che non sia cittadino di uno Stato membro ma che legalmente risieda in un altro Stato membro e che voglia entrare nel suo territorio per un breve soggiorno o un transito se:
- viaggia come membro di un gruppo di scolari di un istituto di istruzione nel quadro di una gita scolastica;
- il gruppo è accompagnato da un insegnante dell'istituto in questione che può presentare un elenco degli scolari che accompagna, rilasciato dall'istituto in questione sul modulo comune figurante in allegato,
- che identifichi gli scolari accompagnati;
- che documenti lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsto;
- lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera in questione, esclusi i casi di cui all'articolo 2.
- Uno Stato membro può rifiutare l'entrata allo scolaro che non soddisfa i pertinenti requisiti nazionali in materia di immigrazione.
Articolo 2
L'elenco degli scolari che deve essere esibito all'attraversamento della frontiera, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto secondo, è riconosciuto come valido documento di viaggio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto terzo, alle seguenti condizioni:
- dev'essere corredato di una fotografia recente di ogni scolaro figurante nell'elenco, sprovvisto di carta d'identità con fotografia;
- l'autorità competente dello Stato membro in questione deve confermare lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, nonché garantire l'autenticazione del documento in tal senso;
- lo Stato membro in cui lo scolaro risiede deve notificare agli altri Stati membri che desidera l'applicazione del presente articolo per quanto riguarda i propri elenchi.
Articolo 3
Gli Stati membri convengono di riammettere senza formalità gli scolari residenti che sono cittadini di paesi terzi ammessi in un altro Stato membro sulla base di questa azione comune.
Articolo 4
Qualora, in casi eccezionali, uno Stato membro debba avvalersi per motivi urgenti di sicurezza nazionale delle possibilità previste all'articolo K.2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, esso può scostarsi dalle disposizioni dell'articolo 1 della presente decisione in maniera da tener conto degli interessi degli altri Stati membri. Queste misure possono essere applicate nella misura e per la durata assolutamente indispensabili ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo.
Articolo 5
- Gli Stati membri provvedono a adeguare le rispettive legislazioni nazionali nella misura del necessario e a includervi le disposizioni della presente azione comune il più rapidamente possibile, al più tardi entro il 30 giugno 1995.
- Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio in merito alle modifiche delle legislazioni nazionali apportate a tal fine.
Articolo 6
La presente azione non influisce sugli altri aspetti della cooperazione in questo settore tra singoli Stati membri.
Articolo 7
- La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- Gli articoli da 1 a 4 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2 relativa alle modifiche apportate dallo Stato membro che per ultimo ha espletato tale formalità.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. KANTHER