INDICE
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Capienza e funzionamento
Art. 3 Utenti
Art. 4 Area di utenza
Art. 5 Iscrizioni
Art. 6 Criteri di ammissione
Art. 7 Graduatorie di ammissione
Art. 8 Trasferimenti
Art. 9 Dimissioni
Art. 10 Determinazione del reddito e contributi di frequenza
Art. 11 Organismi Collegiali
Allegato A) Quantificazione della situazione economica e della determinazione della tariffa a carico degli utenti
Allegato B) Criteri per la formazione delle graduatorie
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento disciplina l’accesso, il funzionamento e l’organizzazione degli asili nido comunali.
Art. 2 - CAPIENZA E FUNZIONAMENTO
La capienza massima di ciascun asilo nido è definita secondo i parametri della normativa regionale. La capienza effettiva è fissata dal Responsabile del Servizio Prima Infanzia tenendo conto dell'andamento delle domande di iscrizione, dell’organizzazione del singolo asilo nido, di eventuali esigenze di carattere eccezionale.
Gli asili nido comunali garantiscono il diritto all’inserimento di bambini in condizione di disabilità.
L ’inserimento dei suddetti può essere accompagnato da specifica figura di appoggio che può essere solo richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria Locale.
La presenza dei bambini disabili è conteggiata al di fuori dell'effettiva capienza quando, nella fattispecie, è assegnato un educatore di appoggio per il tempo previsto nel progetto di inserimento e di frequenza stabilito e valutato con l’Azienda Sanitaria Locale.
Il numero massimo di bambini in condizioni di handicap da inserire in ogni asilo nido comunale è definito annualmente dal Responsabile del Servizio Prima Infanzia sulla base dell’organizzazione dei nidi.
Il Responsabile del Servizio Prima Infanzia può anche stabilire, in relazione alla gravità del caso e all’organizzazione del nido, l’assegnazione del bambino diversamente abile alla sezione ordinaria con conseguente riduzione del numero dei frequentanti.
Gli asili nido comunali funzionano, di norma, seguendo il calendario scolastico regionale stabilito DALLA NORMATIVA VIGENTE garantendo una apertura giornaliera minima di 9 ore e offrendo la possibilità di fruizione part time.
Il funzionamento è assicurato, di norma, anche nel mese di luglio con modalità stabilite annualmente.
Il Servizio potrà anche adottare modalità di gestione innovative e/o integrative di tipo sperimentale.
Art. 3 - UTENTI
I bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni o comunque fino al momento in cui maturi il diritto di ammissione alla scuola materna, possono essere iscritti all’asilo nido.
Requisito principale ai fini dell’iscrizione agli asili nido comunali è la residenza nel Comune di Brescia, ad eccezione degli asili nido aziendali del Comune di Brescia che accolgono anche bambini non residenti purché figli di dipendenti comunali.
La residenza del bambino nel Comune di Brescia e nell’area di utenza ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio deve essere con almeno un genitore.
Si intende equiparata alla residenza la documentazione presentata entro il termine delle iscrizioni relativa:
- alla domanda intesa ad ottenere il cambio di residenza inoltrata all’ufficio anagrafe del Comune di Brescia;
- al contratto preliminare d’acquisto di immobile ad uso residenziale sito nel suddetto territorio, unitamente a una dichiarazione di impegno a trasferire la residenza nell’immobile acquistato entro l’anno di iscrizione.
Per le situazioni in carico al Servizio Sociale si farà riferimento all’art. 8 comma 6 della L.R. 12.03.2008 n. 3.
I bambini appartenenti a nuclei familiari non residenti nel territorio comunale possono essere iscritti agli asili nido ma sono collocati in una specifica graduatoria del nido prescelto e, in caso di ammissione sono soggetti al pagamento della retta massima.
Art. 4 - AREA DI UTENZA
E’ considerato bacino di utenza il territorio della Circoscrizione in cui è ubicato l’asilo nido ed in cui i genitori hanno la residenza o la sede lavorativa
L’appartenenza al bacino di utenza comporta l’attribuzione di un punteggio maggiore ai fini della collocazione in graduatoria secondo quanto previsto nell’allegato B.
Art. 5 - ISCRIZIONI
Le domande di ammissione devono essere presentate al Servizio Prima Infanzia in due sessioni in una sessione finalizzata alla formazione della graduatoria ordinaria valida per l’anno scolastico successivo;
I periodi e le modalità di iscrizione in sessioni suppletive saranno definiti dal Responsabile del Servizio Prima Infanzia.
I limiti di età d’ammissione sono riferiti al 31 agosto per le iscrizioni riguardanti la sessione normale al 31 dicembre per le iscrizioni riguardanti la eventuale sessione suppletiva.
I genitori possono presentare domanda ad un nido.
Inoltre è data facoltà ai genitori di indicare l’opzione “tutti i nidi”: Tale opzione viene tenuta in considerazione quando nel nido prescelto è stata esaurita la graduatoria. In tal caso è redatta una graduatoria unica per gli utenti che hanno optato per la scelta “tutti i nidi”.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti all’atto della domanda di iscrizione e mantenuti nel corso dell’anno scolastico. In caso di variazioni si fa riferimento all’articolo pertinente.
Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE
L’ammissione all’asilo nido avviene sulla base di una graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti nell’Allegato B).
Gli utenti ai quali è stata comunicata l’ammissione al nido devono versare una quota pari a € 100,00 quale cauzione per l’utilizzo del servizio. Tale quota deve essere versata entro il termine che sarà stabilito dal Responsabile del Servizio Prima Infanzia e comunque prima dell’inizio dell’effettiva frequenza al nido.
La somma sarà restituita al termine della frequenza al nido e solo se l’utente è in regola con tutti i pagamenti
Art. 7 - GRADUATORIE DI AMMISSIONE
Il Responsabile del Servizio Prima Infanzia coordina l’istruttoria delle domande e redige le graduatorie applicando i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
Le domande presentate sono incluse in due graduatorie distinte:
- bambini di età inferiore all’anno;
- bambini di età superiore all’anno.
In caso di gemelli in cui uno solo rimanga escluso dal nido, il Servizio Prima infanzia provvederà all’inserimento d’ufficio di entrambi i gemelli adottando tutte le misure atte a garantire la qualità educativa. Tuttavia, se la disponibilità all’inserimento immediato di entrambi i gemelli dovesse già essere presente in altra struttura, in accordo con i genitori, il Servizio provvederà all’inserimento nella stessa.
I bambini già frequentanti, nel rispetto dei limiti di età, sono ammessi d’ufficio alla frequenza per l’anno successivo a seguito di presentazione di apposita domanda di riconferma del posto.
Successivamente il Responsabile del Servizio Prima infanzia comunica ai genitori dell’ammissione dei figli al nido, invitandoli a presentare la documentazione ISEE ai fini della definizione del contributo di frequenza a loro carico.
Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni dovessero risultare mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell’attribuzione del punteggio e all’ammissione al nido, il Responsabile del Servizio Prima Infanzia provvederà, ai sensi dell’art 75 del citato D.P.R., all’immediata interruzione della frequenza al nido e alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio che compete e sulla base degli elementi accertati.
L’iscrizione e la conseguente ammissione agli asili nido convenzionati con il Comune o agli asili nido accreditati con assegnazione di voucher comporta automaticamente la cancellazione dalle liste di attesa degli asili nido comunali per l’anno scolastico di riferimento.
Art. 8 - TRASFERIMENTI
Il trasferimento da un asilo nido all’altro dei bambini frequentanti avviene, a richiesta dei genitori, nel mese precedente le iscrizioni. In tal caso le domande avranno la precedenza assoluta e non concorreranno a formare la graduatoria.
Durante l'anno scolastico non sono concessi trasferimenti DEI FREQUENTANTI da un asilo nido all'altro, con riferimento sia agli asili nido comunali che a quelli convenzionati.
I bambini non residenti che vengono ammessi ad un nido, solo dopo l’esaurimento di tutte le graduatorie relative ai residenti, devono permanere in quel nido anche negli anni successivi per non ledere il diritto di accesso dei residenti sui posti che si rendono disponibili.
Art. 9 – DIMISSIONI
Sono previste dimissioni dall’asilo nido per rinuncia della famiglia, previa comunicazione scritta al Servizio Prima Infanzia con almeno dieci giorni di calendario di preavviso, tale periodo verrà in ogni caso conteggiato ai fini del calcolo della retta. Si procederà alle dimissioni d’ufficio nei casi di:
- assenza ingiustificata per 30 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo del pagamento della relativa retta;
- inadempienza dei solleciti di versamento del contributo di frequenza, fermo restando l’obbligo del pagamento del contributo dovuto.
Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO E CONTRIBUTI DI FREQUENZA
La determinazione del reddito viene disciplinata secondo le indicazioni previste dall’apposita deliberazione della Giunta Comunale. 29.12.03 n. 1246/ 50361 e precisamente ai punti 3, 3.1.
Il contributo di frequenza è calcolato sulla base dei seguenti elementi:
- determinazione del nucleo familiare;
- percentuale del costo del servizio stabilita dalla Giunta Comunale secondo i criteri del D.P.C.M. 4/4/2001 N. 242;
- situazione economica equivalente del nucleo familiare calcolata ai sensi del D. Lgs. 109 del 31.03.1998;
- livelli minimi e massimi della situazione economica equivalente deliberati dalla Giunta Comunale;
Il contributo di frequenza deve essere rideterminato annualmente, tenendo conto della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia di ciascun bambino quale risulta dalle dichiarazioni presentate e dagli eventuali accertamenti effettuati dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione, necessaria alla determinazione della retta, ovvero dichiarazioni incomplete o mendaci sarà applicata d’ufficio la retta massima.
La situazione economica è quella risultante al 31 dicembre dell’anno precedente oppure quella contenuta negli ultimi redditi certificati.
Si stabilisce inoltre:
La tariffa deve essere versata per ogni mese di calendario dopo l’ammissione.
In caso di diminuzione del reddito (es. per licenziamento, cassa integrazione, ecc.) verrà effettuata la revisione della retta previa presentazione della documentazione attestante la nuova situazione economica.
In caso di aumento del reddito superiore del 30%, l’utente è tenuto a documentare la nuova situazione economica per l’adeguamento della retta
L’esonero dal versamento del contributo di frequenza e/o sua riduzione sono previsti solo a seguito di presentazione di idonea relazione del servizio sociale relativa a situazioni di disagio sociale di eccezionale gravità.
Il mancato versamento del contributo di frequenza, in caso di conclamata morosità, comporta l’attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l’interruzione della frequenza al nido con la decorrenza che sarà stabilita con provvedimento del Responsabile del Servizio Prima Infanzia. È inoltre esclusa l’ammissione o la riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l’anno precedente.
Art. 11 - ORGANISMI COLLEGIALI
Sono organi consultivi per la gestione degli asili nido:
- la Commissione comunale asili nido;
- il Comitato dei genitori;
- il Collegio del personale.
La Commissione Comunale è composta da:
- Assessore ai Servizi Sociali con funzioni di Presidente;
- Presidenti dei Consigli di Circoscrizione o un membro del Consiglio appositamente delegato dal Presidente;
- Presidente del Comitato dei Genitori di ogni asilo nido;
e, a titolo consultivo, dal Responsabile del Servizio Prima Infanzia e dal funzionario amministrativo del Servizio.
Il Presidente convoca le riunioni della Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, presiede e dirige la discussione.
Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente rappresentanti di enti, associazioni, categorie ed esperti per singoli problemi, oltre i Presidenti dei comitati dei genitori degli asili nido convenzionati.
La partecipazione alla Commissione non è delegabile.
La Commissione deve formulare pareri alla Giunta Comunale in tema di:
- indirizzi per il miglioramento del servizio;
- indirizzi per la revisione della disciplina degli asili nido;
- parametri per la definizione dell’area di utenza.
Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei membri aventi diritto di voto; nessun parere può considerarsi validamente formulato se non ottiene un numero di consensi pari alla maggioranza assoluta dei presenti.
Le funzioni di componente della Commissione sono a titolo gratuito.
Il Comitato dei genitori, da istituirsi in ciascuna asilo nido, è formato da :
- una rappresentanza dei genitori composta da:
- 3 genitori nei nidi che hanno le sezioni lattanti;
- 2 genitori nei nidi senza sezione lattanti . La presenza di due genitori è prevista anche per i nidi che hanno solo una sezione di età.
I genitori sono eletti nelle assemblee dei nidi, convocate dal coordinatore del servizio, entro il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
- 2 membri nominati dalla Circoscrizione, di cui almeno uno consigliere, con il compito di tenere i rapporti con il Consiglio di Circoscrizione.
Il Comitato dei genitori è nominato con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali e dura in carica un anno e sono comunque prorogate fino alla nomina del nuovo Comitato.
Il Comitato dei Genitori svolge le seguenti funzioni:
- nomina il Presidente tra i rappresentanti dei genitori;
- propone iniziative tese a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita dell’asilo nido, sensibilizzandoli ai problemi educativi; in collaborazione con la Circoscrizione può organizzare anche manifestazioni rivolte alla generalità dei genitori;
- può visionare le graduatorie di ammissione proponendo eventuali osservazioni;
- formula pareri e proposte sugli aspetti organizzativi del Servizio Prima Infanzia.
Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni il Responsabile del Servizio Prima Infanzia, il coordinatore del servizio, il responsabile amministrativo, il personale dell’asilo nido, esperti o rappresentanti di enti o associazioni, a seconda degli argomenti oggetto di trattazione.
Il Collegio del personale è composto da tutto il personale del nido.
Al Collegio del Personale sono affidate le seguenti funzioni:
- elabora, in linea con gli orientamenti fissati dal Responsabile del Servizio Prima Infanzia e dalla coordinatrice di riferimento, il progetto educativo del nido, caratterizzandolo secondo le proprie abilità e competenze, le risorse disponibili e le caratteristiche dell’utenza;
- suggerisce le iniziative per favorire la comunicazione con le famiglie;
- propone le modalità più appropriate per l’inserimento di tutti i bambini;
- favorisce la continuità sia con la scuola materna sia con le altre agenzie educative del territorio;
- assicura la presenza in servizio nelle ore di apertura previste;
- organizza la distribuzione degli incarichi, con particolare riguardo alla rilevazione delle presenze dei bambini e alla comunicazione esterna, secondo i principi dettati dal Responsabile del Servizio Prima Infanzia.
Le riunioni hanno luogo in assenza di bambini e nell’ambito dell’orario di lavoro del personale.
Possono partecipare alle riunioni la coordinatrice degli educatori, .il Responsabile ed il referente amministrativo del Servizio Prima Infanzia.
ALLEGATO A
Quantificazione della situazione economica e delle tariffe a carico degli utenti
Il presente Allegato disciplina i seguenti aspetti:
- Determinazione del costo del servizio;
- Determinazione del nucleo familiare;
- Quantificazione della tariffa.
La determinazione del reddito viene disciplinata secondo le indicazioni previste dall’apposita deliberazione della Giunta Comunale. 29.12.2003 n. 1246/ 50361 P.G. e precisamente ai punti 3, 3.1.
Art. 1 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO:
La quantificazione del costo del servizio è calcolata ogni anno sull’ultimo rendiconto disponibile al netto del contributo regionale.
Il costo va poi diviso per il numero dei posti disponibili.
Il costo medio mensile si ottiene dividendo il costo per posto per 11.
Art. 2 - DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
La determinazione della composizione del nucleo familiare è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data della presentazione della domanda e come definito dal DPCM 242 del 4.4.01.
In particolare, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare, (secondo quanto risulta dallo stato di famiglia) composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio, seppur non convivente, è tenuto alla presentazione della dichiarazione.
Art. 3 - QUANTIFICAZIONE DELLA TARIFFA
La contribuzione dell’utenza viene determinata adottando i seguenti criteri:
- la tariffa individuale viene calcolata in funzione della situazione economica ed in rapporto al costo del servizio;
- la situazione economica è computata secondo i principi dell’I.S.E.E. – Indicatore Situazione Economica Equivalente – di cui alla legge n. 109/98 e successive modifiche e norme, considerando reddito e patrimonio del nucleo familiare;
- per il costo delle prestazioni si fa riferimento di norma al costo diretto;
- annualmente vengono aggiornati i costi di riferimento; fino alla nuova quantificazione restano validi i costi già approvati;
- la contribuzione dell’utente viene calcolata secondo il sistema della progressione lineare corretta, previa individuazione delle percentuali minime e massime di contribuzione rispetto ai costi.
Per il servizio viene individuato:
- un valore relativo al livello minimo della situazione economica (ISEE) denominato “iniziale” fino al cui importo corrisponde la percentuale minima da applicare al costo del servizio per calcolare la tariffa a carico dell’utente
- un valore relativo al livello massimo della situazione economica (ISEE) denominata “finale” a partire dal quale corrisponde la percentuale massima da applicare al costo del servizio ai fini del calcolo della tariffa a carico dell’utente
Per i valori relativi alle situazioni economiche intermedie la percentuale da applicare al costo ai fini del calcolo della contribuzione dell’utente viene ricavata secondo il sistema della interpolazione lineare applicando la seguente formula:
Percentuale da applicare =
(ISEE utente – ISEE iniziale) * ( % max - % minima)
Percentuale minima + ------------------------------------------------------------
ISEE finale – ISEE iniziale
Il costo unitario per l’utente risultante dall’operazione è arrotondato al decimo di Euro inferiore.
Per la costruzione dei livelli “ iniziali” e “ finali” di situazione economica si sono individuati due scaglioni secondo i seguenti parametri:
1° scaglione:
Valore iniziale ISEE: € 3.800 - corrispondente alla retta minima di € 100
Valore finale ISEE: € 18.000 - corrispondente alla retta massima di € 260
Retta da applicare =
(ISEE utente - € 3.800) * (100 – 38,46)
38,46 + ---------------------------------------------- = perc. * € 260
18.000 – 3.800
2° scaglione:
Valore iniziale ISEE: € 18.000,01 - corrispondente alla retta minima di € 260
Valore finale ISEE: € 34.000 - corrispondente alla retta massima di € 520
Retta da applicare =
(ISEE utente - € 18.000) * (100 – 50)
50 + --------------------------------------------- = perc. * € 520
34.000 - 18.000
Riduzioni e gratuità
Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa:
- riduzione di 0,5% per ogni giorno di assenza generica;
- riduzione di 1,5% per ogni giorno di assenza giustificata per :
- malattia certificata;
- chiusura asilo nido extra calendario lavorativo (es. caso sciopero)
La riduzione per assenza generica o per malattia verrà applicata solo se la comunicazione è effettuata in giornata ed entro l’orario stabilito dal Servizio Prima Infanzia
- qualora vengano ammessi contemporaneamente, anche a nidi diversi, più di un minore appartenenti allo stesso nucleo familiare, si applica una retta mensile intera e sulle rimanenti un abbattimento del 30% per ciascuna retta.
- Qualora il minore frequentante un asilo nido comunale abbia uno o più fratelli frequentanti scuole dell’infanzia comunali, sulla tariffa di pertinenza relativa all’asilo nido si applicherà una riduzione del 5%.
Le riduzioni in percentuale vanno tutte applicate sulla tariffa pagata dall’utente e quindi di effettiva spettanza (comprensiva , quindi, anche del supplemento per il tempo prolungato).
La riduzione della retta mensile proporzionalmente alla frequenza è possibile solo in caso di inizio o cessazione della frequenza ed è calcolata in riferimento ai giorni lavorativi dello stesso mese.
È considerato giorno di frequenza la permanenza al nido per più di due ore.
Viene stabilita la l’esenzione totale dal pagamento della retta, per almeno 1 dei figli frequentanti il nido, relativamente alle famiglie con almeno 4 figli fino a 14 anni di età e che fruiscono di altri servizi scolastici.
Supplementi
Aumento del 15% per la frequenza fino alle ore 18.00
Posti part time
La frequenza ai posti part time comporterà il pagamento della retta secondo le seguenti ripartizioni:
- 60% della retta complessiva (intesa quella comprensiva della frequenza fino alle ore 18.00) per l’utente che frequenta nella fascia antimeridiana
- 40% della retta complessiva (intesa quella comprensiva della frequenza fino alle ore 18.00) per l’utente che frequenta nella fascia oraria pomeridiana
ALLEGATO B
Criteri per la formazione delle graduatorie.
NB: l’età dei figli appartenenti al nucleo famigliare è quella posseduta alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione.
punteggi graduatorie
| n. |
descrizione |
punteggio |
| 1 |
Residenza o sede lavorativa nella Circoscrizione ove è collocato il nido prescelto |
punti 6 |
| 2 |
Numero Figli: |
|
|
• Nucleo familiare cui appartengono figli da 0 a 36 mesi; |
Punti 3 per ogni figlio |
|
• Nucleo familiare cui appartengono figli da 36 mesi (+1 giorno) a 6 anni |
Punti 2 per ogni figlio |
|
• Nucleo familiare cui appartengono figli da 6 anni (+ 1 giorno) a 14 anni |
Punti 1 per ogni figlio |
| 3 |
Nucleo familiare cui appartengono persone non autosufficienti o diversamente abili con invalidità superiore al 66% accertata dall’ASL . N.B. se l’invalidità è riferita al bambino da ammettere al nido può essere inferiore al 66% purché certificata. |
Punti 5 per ognuna |
| 4 |
Attività lavorativa dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare: |
|
|
• Nucleo familiare ove entrambi i genitori hanno attività lavorativa a tempo pieno o almeno a 30 ore settimanali (per attività lavorativa si intendono le forme di lavoro previste dal D.Lgs. 276/2003 di durata superiore a 4 mesi anche non continuativi e con reddito superiore ad € 7.500 annui) |
Punti 12 |
|
• Un genitore con attività lavorativa a tempo pieno e l’altro a tempo parziale |
Punti 10 |
|
• Genitori entrambe con attività lavorativa a tempo parziale |
Punti 9 |
|
• Nucleo familiare dove un genitore è in attesa di occupazione (con iscrizione alle liste di collocamento da almeno 6 mesi precedenti alla domanda e non sia stato sospeso lo stato di disoccupazione ai sensi D.leg. 297/2002) ed un genitore con attività lavorativa a tempo pieno |
Punti 6 |
|
• Nucleo familiare con la situazione di cui sopra ed un genitore con attività lavorativa a tempo parziale |
Punti 4 |
|
• Nucleo familiare dove entrambi i genitori sono in attesa di occupazione (con iscrizione alle liste di collocamento da almeno 6 mesi precedenti alla domanda e non sia stato sospeso lo stato di disoccupazione ai sensi del D.leg. 297/2002); Si considerano anche situazioni di cassa integrazione o mobilità, certificati di iscrizione a corsi di formazione lavoro per l’anno scolastico corrente, di iscrizione in graduatorie per supplenze o incarichi, licenziamento in data non anteriore a 6 mesi, idoneità conseguita in un pubblico concorso entro l’anno precedente (situazioni tutte che devono essere documentate). |
Punti 3 |
|
• Nucleo monogenitoriale con situazione lavorativa a tempo pieno, part-time, cassa integrazione |
Punti 6 |
| 5 |
Nucleo familiare monogenitoriale: |
|
|
• solo se il bambino: - è riconosciuto da un solo genitore; - è orfano |
Punti 8 |
|
• Nel caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio |
Punti 7 |
|
• Negli altri casi non contemplati precedentemente e qualora i genitori non convivano da più di tre mesi sono riconosciuti |
Punti 2 |
| 6 |
Anzianità della domanda: |
|
|
• per domande presentate nell’anno scolastico precedente |
Punti 3 |
|
• per domande presentate nell’anno scolastico in corso |
Punti 2 |
| 7 |
Studenti non lavoratori: |
|
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• Si considera la frequenza in soli corsi diurni per le seguenti scuole: - scuola primaria dell’obbligo; - scuola secondaria; - corsi per l’acquisizione della 1° Laurea con frequenza obbligatoria; - tirocini obbligatori documentati dalla scuola; - borse di studio, praticantato in corso, scuole di specializzazione. |
Punti 6 |
|
• Corsi per l’acquisizione della 1° Laurea con frequenza non obbligatoria ma con almeno 2 esami superati nell’anno accademico |
Punti 4 |
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• Se lo studente è anche lavoratore si applica il punteggio relativo all’attività lavorativa |
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| 8 |
Nelle situazioni di grave disagio socio-familiare, con esclusione della mera difficoltà economica (documentata dal servizio di Assistenza Sociale), oppure per bambini disabili, per i quali si chiede l’iscrizione al nido |
l’ammissione è richiesta dal servizio sociale e disposta previa valutazione dal Responsabile di Settore |
Precedenze a parità di punteggio:
- nucleo familiare dove è presente una persona diversamente abile o non autosufficiente;
- nucleo familiare residente nell’area di utenza dove sorge il nido;
- nucleo familiare dove i genitori lavorino nell’area di utenza;
- età superiore del bambino per il quale è stata presentata domanda di iscrizione al nido