Il ravvedimento operoso ICI può essere effettuato:
- Entro quattordici giorni dalla scadenza, sommando la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3% dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Entro un anno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso legale (previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell' 1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, dell'1,5% dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e del 2,5% dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati:
- o su bollettini postali ICI, indicando: l'importo totale versato, il numero di conto corrente postale ed il concessionario della riscossione, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il comune dove si trova l'immobile e barrando la casella "Ravvedimento"
- con modello F24 nel riquadro dell’ICI, indicando: l’importo totale versato, il codice tributo, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il codice comune dove si trova l'immobile (per Brescia B157) e barrando la casella "Ravvedimento".
Si ricorda che per il ravvedimento operoso sia nel bollettino postale che nel modello F24 va barrata la sola casella “Ravvedimento”; nel modello F24 non deve essere indicato né il codice delle sanzioni né quello degli interessi, ma soltanto il codice 3901, 3902, 3903 o 3904, secondo la causale di versamento.
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