Notiziario
diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione Europea e loro familiari
modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e modalità di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente

INDICE DEGLI ARGOMENTI:

Introduzione - Soggiorno fino a tre mesi - Soggiorno per un periodo superiore a tre mesi - Cittadino UE già iscritto in anagrafe alla data dell'11 aprile 2007
Attestazione di soggiorno permanente - Conservazione del diritto di soggiorno - Normativa di riferimento - Prenotazione servizi online

INTRODUZIONE

Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei 27 paesi membri dell'Unione Europea.

Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.

Per familiari si intendono:

  • coniuge;
  • discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
  • ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
  • ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.

SOGGIORNO FINO A TRE MESI (art. 6 D.Lgs. 30/2007)

Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari (anche di cittadinanza non dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I familiari con cittadinanza NON dell'Unione Europea devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto di ingresso se previsto).

SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI (art. 7 D.Lgs. 30/2007)

Il cittadino dell'Unione Europea  e i suoi familiari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legislativo (art. 9 D.Lgs 30/2007) per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno.

La richiesta per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno deve essere presentata presso il Settore Servizi Demografici - Palazzo Broletto Piazza Paolo VI (ufficio archivio piano terra) SOLO  su prenotazione secondo le seguenti modalità:

Documentazione da presentare per iscriversi in anagrafe ed ottenere l'attestazione di regolare soggiorno (si avverte che sono necessarie n.2 marche da bollo da € 14,62 ciascuna)

Per lavoratori subordinati:

  1. Documento d'identità valido;
  2. Contratto di lavoro;
  3. Nulla osta sportello unico per l'immigrazione (per i cittadini della Romania e Bulgaria fino al 1° Gennaio 2008);
    NB: il nulla osta non è richiesto per:
    • Lavoro stagionale;
    • Lavoro agricolo;
    • Lavoro turistico alberghiero;
    • Domestico ed assistenza alla persona;
    • Lavoro edilizio e metalmeccanico;
    • Dirigenziale e altamente specializzato

Per lavoratori autonomi:

  1. Documento di identità valido;
  2. Iscrizione alla CCIAA;
  3. Partita IVA;
  4. Codice fiscale;
  5. Nulla osta dello sportello unico per l'immigrazione (per i cittadini della Romania e Bulgaria fino al 1° Gennaio 2008) vedi sopra;

Per chi è in possesso di idonei mezzi economici:

  1. Documento di identità valido;
  2. Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt. 46/47 DPR 445/2000di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.9 comma 3 lettera b D.Lgs 6/2/2007 n.30 e di disporre per sè stesso e i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate;
  3. Dichiarazione di eventuali altre entrate da parte dei familiari conviventi;
  4. Assicurazione sanitaria:
    sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno  a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
    sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
    non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.

Per gli studenti:

  1. Documento di identità valido;
  2. Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt.46/47 DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3 lettera b D.Lgs. 6/2/2007 e di disporre per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate;
  3. Dichiarazione di eventuali altre entrate da parte dei familiari conviventi;
  4. Certificato di iscrizione ad un Istituto pubblico o privato riconosciuto;
  5. Assicurazione sanitaria:
    sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
    sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
    non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.

Documentazione da presentare per iscrivere in anagrafe  i familiari (si avverte che sono necessarie n.2 marche da bollo da € 14,62 ciascuna)

Per i familiari cittadini UE:

  1. Documento di identità valido;
  2. Documento che attesti la qualità di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue);
  3. Attestato della richiesta di iscrizione del familiare cittadino dell'Unione.

Per i familiari cittadini non UE:

  1. Passaporto valido;
  2. Visto di ingresso;
  3. Documento che attesti la qualità di familiare, o di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue);
  4. Attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione Europea.

N.B.: per i familiari cittadini non UE il titolo di soggiorno è la Carta di Soggiorno che è rilasciata dalla Questura.

Per i familiari a carico o conviventi nel paese di provenienza o assistiti personalmente dal cittadino UE per gravi motivi di salute (art.3 Dlgs 30/2007):

  1. Documento che attesti:
      • la qualità di familiare, o di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue), oppure
      • la relazione stabile registrata nel Paese dell'Unione;
  2. Autodichiarazione del cittadino dell'Unione Europea della qualità di familiare a carico o convivente ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
  3. Assicurazione sanitaria:
    sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
    sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
    non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.
  4. Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt.46/47 DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3 lettera b D.Lgs. 6/2/2007 e di disporre per sè stesso e per i propri familiari o conviventi di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate;

CITTADINO UE GIA' ISCRITTO IN ANAGRAFE ALLA DATA DELL'11 APRILE 2007

I cittadini UE già residenti che abbiano presentato (prima dell' 11 Aprile 2007) domanda  alla Questura per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e quelli già residenti che non abbiano presentato domanda alla Questura per il rilascio del permesso o della carta di soggiorno e non siano in possesso di un titolo valido di soggiorno devono richiedere la conferma dell'iscrizione anagrafica presso il Settore Servizi Demografici - Palazzo Broletto Piazza Paolo VI (ufficio archivio piano terra) SOLO  su prenotazione secondo le seguenti modalità:

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE (si avverte che sono necessarie n.2 marche da bollo da € 14,62 ciascuna)

Il cittadino dell'Unione e i suoi familiari che soggiornano legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale possono richiedere al comune di residenza l'attestazione di soggiorno permanente che certifica la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. (Artt. 14 e 16 D.Lgs. 30/07).
Sono previsti alcuni casi per cui i soggetti interessati maturano il diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni di soggiorno (art 15 del Decreto Legislativo n. 30/ 2007).
Tale diritto si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
La richiesta per ottenere l'attestazione di  soggiorno permanente deve essere presentata presso il Settore Servizi Demografici - Palazzo Broletto Piazza Paolo VI (ufficio archivio piano terra) SOLO  su prenotazione secondo le seguenti modalità:

CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO

Il cittadino UE, lavoratore autonomo o subordinato, conserva il diritto di soggiorno quando:

  1. è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio;
  2. è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
  3. è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
  4. segue un corso di formazione professionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Direttiva 2004/38/CE;
  • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
  • Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007.