PREMESSO
- che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana costituisce una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l’azione congiunta e sinergica di più livelli di governo;
- che il “Patto per la Sicurezza tra Ministero dell’Interno e ANCI” sottoscritto il 20 marzo 2007, cornice e riferimento del presente Patto, rappresenta – salva la competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza in materia – espressione significativa delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali.
PREMESSO, altresì,
- che appare necessario prevenire e contrastare il senso di insicurezza dei cittadini bresciani, suscettibile di incidere in prospettiva sulle abitudini di vita e sulla vivibilità della città;
- che la città di Brescia, complesso urbano attrattivo per il benessere offerto, è polo di attrazione per numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi, che si sono stabilmente insediati, anche abusivamente, nel territorio;
- che la sensazione di insicurezza risulta accresciuta dal radicamento di alcuni fenomeni sintomatici di un diffuso disagio sociale, come il consumo, lo spaccio di droga e la prostituzione di strada, anche minorile;
- che le fasce “deboli” – quali anziani, donne e minori – risultano essere quelle che maggiormente possono percepire un crescente senso di insicurezza;
CONSIDERATO
- che la situazione sopradescritta può essere ulteriormente contrastata attraverso un’azione combinata che intensifichi le attività di controllo del territorio e quelle investigative, con l’obiettivo di ridurre il numero dei reati predatori e le altre forme di criminalità diffusa;
- che un’efficace azione deterrente, finalizzata altresì alla prevenzione ed alla repressione dei reati, può realizzarsi con il completamento degli strumenti tecnologici idonei a monitorare i territori più a rischio, già installati dal Comune di Brescia;
- che gli interventi di controllo del territorio possono avere prospettive ancor più efficaci se ricollocati nell’ambito di politiche sociali e di piani condivisi di riqualificazione del tessuto sociale e dei contesti urbani, nella cui realizzazione il Comune è già impegnato.
VISTO
- l’art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferisce al Ministro dell’Interno e, per sua delega, al Prefetto, la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1
(PRIORITA’)
1) Il Prefetto e il Sindaco, secondo le rispettive competenze, si impegnano a promuovere – con progetti mirati – azioni coordinate, volte al contenimento e alla risoluzione dei fenomeni di criminalità diffusa e dei problemi di occupazioni abusive di aree da parte di nomadi, di abusivismo commerciale, di prepotenze sociali, di truffe
agli anziani e di degrado urbano in genere, come meglio specificato in premessa.
2) I relativi progetti verranno sottoposti entro 60 giorni all’approvazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e si uniformeranno ai principi fissati nel Patto stesso.
Art. 2
(CAMPI NOMADI)
1) Il Prefetto istituirà un “Gruppo di Lavoro” con la partecipazione di rappresentanti del Comune, delle Forze di Polizia, dei rappresentanti degli Enti di volta in volta coinvolti nelle problematiche e di ogni altro soggetto ritenuto necessario per la gestione del fenomeno del nomadismo.
2) Il “Gruppo di Lavoro” dovrà - in modo particolare - studiare il fenomeno del nomadismo, individuando e suggerendo, riguardo la dislocazione degli insediamenti, le misure opportune tenendo conto delle possibilità di assorbimento di ciascun territorio.
Art. 3
(IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE)
1) Le Parti si impegnano a promuovere politiche strategiche che non favoriscano l’eccessiva concentrazione monoetnica, con progetti mirati secondo le peculiarità della localizzazione delle singole etnie sul territorio urbano.
2) Il Prefetto promuoverà, attraverso il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, interventi mirati a favorire l’integrazione degli stranieri regolari sul territorio in sinergia con le Istituzioni locali.
Art. 4
(OCCUPAZIONI ABUSIVE DI AREE ED EDIFICI DISMESSI)
1) Il Prefetto ed il Sindaco si impegnano ad un’azione congiunta per contenere e ridurre, con la necessaria gradualità, il numero delle occupazioni abusive di aree ed edifici dismessi, prevenendo così eventuali turbative per l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva.
2) La Polizia Locale provvederà, in base alle vigenti disposizioni, all’esecuzione delle ordinanze sindacali e di quegli altri interventi a tutela del patrimonio comunale, che comportino l’allontanamento forzoso di persone e/o la vigilanza a beni dismessi o in fase di ristrutturazione/recupero. Laddove la situazione possa comportare gravi pericoli, tali da minacciare l’incolumità dei cittadini, il Prefetto, su richiesta del Sindaco, previa valutazione dei profili di ordine pubblico, concederà un supporto di forza pubblica alla Polizia Locale in sede di esecuzione dei provvedimenti di autotutela.
3) Ai fini di un più razionale impiego delle Forze di Polizia, condizione per la concessione di un supporto della Forza Pubblica in caso di interventi di sgombero, anche di immobili di proprietà privata, è la messa in sicurezza, a cura e spese del soggetto obbligato per legge, dell’immobile oggetto di intervento, che – salvo casi eccezionali – non potrà essere reiterato.
4) Le Parti si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa per realizzare, sul piano generale, la messa in sicurezza delle aree abbandonate. In caso di immobili fatiscenti, che devono essere demoliti per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il Comune si impegna a riconoscere al proprietario dell’area, in sede di rilascio del titolo edificatorio, la volumetria dell’immobile demolito.
Art. 5
(PROSTITUZIONE)
1) Le Parti si impegnano a sottoporre alla valutazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica il fenomeno della prostituzione allo scopo di predisporre piani coordinati di contrasto del fenomeno stesso, a partire dalle seguenti zone individuate come prioritarie: Via Valle Camonica e Borgo Mandolossa, Via Milano, Viale Bornata, Viale S. Eufemia, Via Serenissima.
2) Tali interventi saranno anche diretti a verificare la regolarità di tali soggetti con le normative che regolano la presenza sul territorio nazionale.
Art. 6
(DROGA E DISAGIO GIOVANILE)
1) Le Parti si impegnano a realizzare interventi di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, anche con l’impiego di unità cinofile, secondo un’apposita calendarizzazione e prioritariamente nelle zone Castello, Stazione e Via Milano.
2) Sarà rafforzata l’azione di sensibilizzazione e vigilanza sulle tossicodipendenze, sull’alcolismo e sul bullismo fra i giovani, anche con iniziative di prevenzione nelle scuole ed in particolare per contenere i fenomeni negativi connessi alla frequentazione da parte dei giovani di discoteche e locali notturni, bar, ristoranti e ritrovi del centro e periferia del capoluogo.
3) Per una migliore qualità dei servizi, verranno impartite le opportune direttive affinché “i Poliziotti, i Carabinieri e i Vigili di Quartiere” mantengano frequenti contatti con i Dirigenti Scolastici, per monitorare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe negli istituti nonché di ogni forma di devianza giovanile.
4) A scopo preventivo verrà rafforzata la vigilanza nei parchi, nelle aree a verde e nei luoghi di maggiore frequentazione dei giovani.
Art. 7
(ABUSIVISMO COMMERCIALE)
1) L’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, sentito il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, disporrà l’attivazione di mirati servizi da parte della Polizia Locale in prossimità della zona Stazione, nel centro storico e presso parcheggi pubblici e strutture ospedaliere, al fine di contrastare l’abusivismo commerciale ed altre attività illecite. Le specifiche attività della Polizia Locale in materia di abusivismo commerciale saranno supportate, ove richiesto e necessario, dalle altre Forze di Polizia anche con la possibile organizzazione di servizi di controllo congiunti. In quest’ultimo caso le attività di concorso tra le Forze di Polizia saranno effettuate a seguito delle determinazioni assunte in sede di Consesso interforze.
2) Per la lotta alla contraffazione, le parti si impegnano a predisporre progetti specifici nei quali verrà previsto anche l’impiego di personale di polizia specializzato, in particolare della Guardia di Finanza.
Art. 8
(STAGIONE ESTIVA)
1) Le Parti si impegnano a concordare iniziative che – durante la stagione estiva – consentano ai cittadini una migliore vivibilità della città.
2) A tal fine, l’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza disporrà servizi nelle zone interessate (parchi, piazze, luoghi di ritrovo) e nelle ore di maggiore concentrazione, anche con un significativo apporto della Polizia Locale nell’ambito delle rispettive competenze.
3) Durante il mese di agosto saranno intensificati i servizi di controllo del territorio nelle periferie, per garantire la sicurezza di coloro che rimangono in città e prevenire i furti in appartamento.
Art.9
(ESERCIZI PUBBLICI)
1) Alla Polizia Locale spetta, in via ordinaria, il controllo amministrativo degli esercizi pubblici e dei locali notturni, unitamente ad altri Enti titolari di competenze specifiche di settore (Vigili del Fuoco, ASL, A.R.P.A., etc.), fatte salve le competenze delle Forze di Polizia in materia di controlli amministrativi e di polizia. Quando vi siano ripercussioni sulle condizioni dell’ordine e della sicurezza pubblica, salvi i poteri del Questore per la sospensione temporanea della licenza ai sensi dell’art. 100 del TULPS, il Comune si impegna a segnalare il persistere di esigenze di pubblica sicurezza, che richiedano la sospensione, l’annullamento o la revoca delle licenze, ai sensi dell’art. 110 del DPR n. 616/77.
2) Tali controlli saranno intensificati durante il periodo estivo.
3) Attesa la particolare criticità di alcune tipologie di attività commerciali, il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’Ordine Sicurezza pubblica, disporrà mirati servizi di vigilanza e di controllo a cura delle Forze di Polizia ed, in particolare, della Guardia di Finanza, con il concorso della Polizia Locale.
Art. 10
(ORGANI DI COOPERAZIONE)
1) Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, ferme restando le competenze attribuite alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza dalla legge, costituisce la sede privilegiata ed istituzionale per l’esame e la definizione delle politiche di sicurezza urbana. Alle sedute del Comitato, il Prefetto, d’intesa con il Sindaco, per l’esame di particolari problematiche territorialmente definite, inviterà a partecipare i Presidenti delle Circoscrizioni.
2) Ulteriori organismi di cooperazione e di supporto all’attività del Prefetto, costituiti presso la Prefettura e deputati all’attuazione delle forme di cooperazione per il presente Patto, sono:
- il “Gruppo di Lavoro Sicurezza”
- il “Tavolo Tecnico Interforze”.
2a) Il “Gruppo di Lavoro Sicurezza” – costituito dal Prefetto – presieduto dal Viceprefetto Vicario è composto dai rappresentanti della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri, del Comando provinciale della Guardia di Finanza, del Comune e del Comando della Polizia Locale di Brescia nonché degli altri Comuni eventualmente interessati. Ove occorra, potranno essere invitati alle sedute dell’organismo rappresentanti della Giunta della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia. Il “Gruppo di Lavoro” svolge attività propedeutiche di analisi e di definizione delle intese, che si rendano necessarie per la realizzazione di attività delle Forze dell’Ordine con l’ausilio della Polizia Locale. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria il Gruppo, all’uopo delegato, potrà ascoltare i Presidenti delle Circoscrizioni nonché invitare rappresentanti delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto ritenuto utile per l’esame di specifiche tematiche territoriali o di settore. Gli elementi acquisiti e le proposte elaborate saranno portate all’esame del Comitato e di tutti i soggetti istituzionali interessati.
2b) Il “Tavolo Tecnico Interforze” si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richieda, per specifiche questioni, il Comitato, ovvero uno dei suoi componenti.
Il “Tavolo Tecnico Interforze” è costituito con decreto del Prefetto e composto da rappresentanti della Questura, del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando provinciale della Guardia di Finanza, del Sindaco di Brescia e degli altri Comuni eventualmente interessati. Ove occorra potranno essere invitati alle sedute dell’organismo rappresentanti del Presidente della Giunta della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia. Il Tavolo avrà il compito primario di supportare l’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza sul piano tecnico e operativo, con particolare riguardo al concorso e alla partecipazione della Polizia Locale alle attività di controllo del territorio.
Art. 11
(ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLA POLIZIA LOCALE)
1) Il Prefetto ed il Sindaco, ciascuno per i profili di competenza, si impegnano a porre in essere le azioni necessarie per migliorare l’attività di controllo del territorio, anche attraverso un’ottimizzazione dei carichi di lavoro, una riorganizzazione e una ricollocazione dei rispettivi presìdi di polizia esistenti, che consenta di recuperare unità da destinare a servizi esterni, avvalendosi, a tal fine, del lavoro preparatorio del “Gruppo di Lavoro Sicurezza”.
2) A tal fine, verrà valorizzato al massimo l’impegno volto a incrementare, rispettivamente, le attività “del Poliziotto, del Carabiniere di quartiere e del Vigile di quartiere”, negli interventi tesi ad elevare i livelli di sicurezza e vivibilità urbana, con lo studio di nuove proposte per migliorare ulteriormente gli effetti di prevenzione nel presidio capillare del territorio .
3) Il Comune, per specifiche operazioni e su motivata richiesta, nel quadro complessivo della collaborazione tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 65 del 7 marzo 1986, si impegna a mettere a disposizione dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza il numero di addetti della Polizia
Locale che la stessa Autorità riterrà congruo e che collaborerà con le altre Forze di Polizia per fronteggiare situazioni di illegalità che necessitino della predisposizione straordinaria di azioni di contrasto congiunte. Il Prefetto, in sede di Consesso interforze, autorizzerà l’assistenza delle Forze di Polizia nel caso di particolari servizi promossi dalla Polizia Locale, su specifica e motivata richiesta del Sindaco.
4) Al fine di sviluppare sinergie operative volte a migliorare l’impiego di risorse sul territorio, su proposta del Questore, in sede di Comitato verranno individuati quegli interventi in materia di ordine pubblico (es. manifestazioni sportive, manifestazioni di piazza, rilascio di immobili occupati) nei quali la Polizia Locale opera, quale ausiliaria, alle dipendenze del Funzionario di Pubblica Sicurezza responsabile, secondo aliquote stabilite e necessarie all’intervento stesso. In tali casi, al personale della Polizia Locale impiegato sarà riconosciuta l’indennità di ordine pubblico.
5) L’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, per la predisposizione dei servizi di cui al presente Patto, può disporre i servizi in forma congiunta con la Polizia Locale.
6) Il Prefetto e il Sindaco si impegnano a potenziare – d’intesa con Ministero dell’Interno – l’interconnessione fra le Sale Operative delle Forze di Polizia e quella della Polizia Locale, previa verifica delle compatibilità tecnologiche.
7) Le Parti si impegnano a completare l’efficace sistema di video sorveglianza con tecnologie innovative e con l’installazione di telecamere da posizionare nelle aree più a rischio della città e lungo i tratti viari di accesso ed uscita rispetto alle medesime. Il sistema farà capo, in via principale, alla Sala Operativa della Polizia Locale e – in forma mediata – alle Sale Operative delle Forze di Polizia nel rigoroso rispetto delle norme sulla privacy e della Circolare del Ministero dell’Interno, 8 febbraio 2005, in materia. Previa installazione di apposito sistema a cura delle società concessionarie
che gestiscono le specifiche tratte, sarà possibile rilevare le auto rubate che transitano per i relativi varchi.
Art. 12
(RISORSE FINANZIARIE)
Il Prefetto promuoverà, su delega del Ministro dell’Interno, la predisposizione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia.
Il Comune di Brescia promuoverà ogni forma di sinergia interistituzionale con la Regione Lombardia, con la Provincia di Brescia e con gli altri Enti locali e del territorio per la realizzazione degli obiettivi del Patto e per il reperimento delle necessarie risorse.
A tal fine, il Comune di Brescia individuerà uno stanziamento annuo di risorse per la realizzazione degli obiettivi del presente Patto.
Dette risorse confluiranno in un ”Fondo Finanziario” allocato presso apposita contabilità speciale della Prefettura. Tale apporto economico sarà disciplinato, negli aspetti amministrativo-contabili, da un’apposita convenzione, che verrà stipulata secondo lo schema diramato dal Ministero dell’Interno.
Ai fini della previsione di assegnazione di nuove unità di Forze di Polizia territoriali e della preventiva concertazione a livello centrale, il Prefetto, previa valutazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, segnalerà al Ministero dell’Interno l’opportunità di incrementi di unità di personale relativamente a specifiche esigenze operative di volta in volta emergenti dall’attuazione del presente Patto.
Art. 13
(PROPOSTE DI MODIFICA DEL QUADRO ORDINAMENTALE)
1) Le Parti si impegnano a fornire ogni apporto collaborativo – ritenuto utile e coerente con gli obiettivi del presente Patto – per l’eventuale ridefinizione del quadro ordinamentale in materia di sicurezza ad iniziativa del Ministero dell’Interno, anche allo scopo di incrementare lo scambio informativo tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale.
Art. 14
(ESTENSIBILITA’ DEL PATTO)
1) Al presente Patto potranno aderire altri Enti locali e del territorio della provincia interessati, con il concorso di proprie risorse, assicurando impegni analogamente rispondenti alle linee guida emanate con la Direttiva Ministeriale del 15 febbraio 2008.
Art. 15
(REVISIONE E DURATA)
1) Le Parti, con cadenza semestrale, provvederanno alla verifica delle iniziative e degli impegni assunti in attuazione del presente Patto, al fine di garantire incisività e tempestività agli interventi programmati.
2) Il presente Patto ha durata biennale ed è rinnovabile.
Brescia, 28 luglio 2008
Il Prefetto di Brescia Il Sindaco di Brescia
Dr. Francesco Paolo Tronca On. Adriano Paroli
Il Ministro dell’Interno
On. Roberto Maroni