Come è noto le vigenti normative prevedono che il pagamento dell’acconto ICI avvenga entro il 16 giugno 2008 e per il saldo i termini sono stabiliti dall’1 al 16 dicembre.
Il Settore Tributi del Comune di Brescia, cha ha sede negli uffici comunali di Piazzale Repubblica 1, è fin d’ora a disposizione dei contribuenti per l’effettuazione della consulenza per le dichiarazioni di variazione e di agevolazione ICI e il calcolo dell’imposta da pagare per il 2008, nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,15, nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 14 alle 15,45. Da lunedì 5 maggio al 30 giugno e dal 17 novembre al 16 dicembre 2008, l’Ufficio tributi sarà aperto anche il martedì fino alle 14, il venerdì fino alle 15 e il sabato dalle 9 alle 12.
Per limitare i tempi d’attesa degli utenti è possibile effettuare la prenotazione dell’appuntamento telefonando al n. 030/2977662, oppure mediante il servizio di prenotazione on line disponibile sul sito www.comune.brescia.it/tributi. Al Settore Tributi sono, inoltre, in distribuzione i fascicoli relativi agli adempimenti ICI 2008, nonché i modelli 730 ed Unico 2008 per la dichiarazione dei redditi 2007. Da lunedì 5 maggio il suddetto materiale sarà disponibile anche nelle Circoscrizioni.
Allo scopo di mettere i contribuenti in grado di poter adempiere agevolmente agli obblighi tributari, sono reperibili sul sito del Comune di Brescia all’indirizzo www.comune.brescia.it/tributi tutte le informazioni necessarie. Dal sito è inoltre possibile scaricare o compilare direttamente i moduli da utilizzare nel caso delle agevolazioni di aliquota e/o detrazione.
Le variazioni avvenute nel 2007 dovranno essere dichiarate entro il 31 luglio 2008; la relativa modulistica ministeriale da utilizzare è reperibile sui siti www.finanze.it e www.comune.brescia.it/tributi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 030/2977679 – 030/2977687 – 030/2977671 – 030/2977683.
Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, il Settore Tributi comunica per il corrente anno le seguenti aliquote: 6,5‰ ordinaria e 4‰ per l’abitazione principale. La detrazione comunale per l’abitazione principale è fissata nella misura annua pari a 370 € per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, mentre per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 la detrazione annua è pari a 104 €. La detrazione per le unità immobiliari affittate a canone agevolato è pari ad 160 €.
Inoltre, anche per il 2008, viene confermata l’elevazione ad 250 €, per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, della detrazione per abitazione principale nei casi di famiglia formata da almeno sei componenti, famiglia con un minore in affido su disposizione di qualsiasi autorità, nonché famiglia con affido di un neo-maggiorenne con proseguo amministrativo fino al compimento del ventunesimo anno di età, famiglia con ISEE non superiore a 12.000 € che abbia tra i suoi componenti una persona non autosufficiente bisognosa di assistenza continua riconosciuta ai sensi della legge n. 18 dell’11.2.1980 e dell’art. 6 del decreto legislativo n. 509 del 23.11.1988.
Il pagamento dell’imposta deve essere calcolato con arrotondamento della somma complessiva all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento dell’imposta può essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale, modello F24, circuito bancomat (presso le banche convenzionate) e carta di credito (tramite taxtel).
Le novità per l’anno 2008 riguardano principalmente:
A) L’obbligo di dichiarazione ICI che permane soltanto con riferimento alle modifiche intervenute nel corso del 2007 non desumibili dalle risultanze catastali: la costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie; la concessione di immobili in locazione finanziaria (leasing); gli immobili che hanno mutato le loro caratteristiche (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile, immobili dichiarati inagibili e/o inabitabili; immobili ai quali viene riconosciuta la storicità o che hanno perduto tale requisito; immobili che non risultano più adibiti ad abitazione principale o viceversa).
B) L’ulteriore detrazione statale, oltre a quella deliberata dal Comune di Brescia, a favore dei possessori di abitazione principale delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Detta disposizione stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile (valore catastale rivalutato), di cui all’articolo 5 del D.L. 504/1992. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’abitazione principale ed alla percentuale di possesso dei contitolari coabitanti. In pratica, per quanto riguarda il Comune di Brescia, l’ulteriore detrazione potrà essere sommata a quella di 370 €, ma non a quella di 104 €.
C) A causa dell’introduzione dell’ulteriore detrazione di cui al punto precedente vi sarà un nuovo bollettino di conto corrente postale da utilizzarsi nell’anno 2008. Pertanto, i modelli in uso negli anni precedenti non potranno più essere utilizzati. Nei prossimi giorni Equitalia-Esatri S.p.a. provvederà a spedire al domicilio dei contribuenti i nuovi bollettini pre-compilati nelle parti riguardanti il numero di conto corrente postale ed i dati anagrafici. I modelli in bianco saranno disponibili anche negli uffici postali ed al Settore Tributi.
D) Infine, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’imposta dovuta dal soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale viene determinata applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; tale circostanza dovrà essere comunicata all’ufficio entro il 16 dicembre 2008.
Brescia, 30 aprile 2008